Ordinanza n. 326 del 1991

 

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ORDINANZA N. 326

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “    

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge della regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 1° febbraio 1991 dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Montecchio Emilia - nei procedimenti penali a carico di Manfredi Genesio e Sgaggero Egidio, iscritte ai nn. 210 e 211 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice Relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di Montecchio Emilia, nel procedimento penale a carico di Manfredi Genesio, con ordinanza del 1° febbraio 1991 (R.O. n. 210 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42;

che, a parere del remittente sarebbero stati violati gli artt. 117 e 25 della Costituzione, in quanto sarebbe stata disciplinata per intero la materia degli scarichi civili che, invece, sarebbe di competenza statale e si sarebbe sottratto alla sanzione penale di cui all'art. 21 della legge statale n. 319 del 1976 lo scarico senza autorizzazione regionale e/o eccedente i limiti tabellari previsti dagli allegati alla stessa legge, violandosi così la riserva di legge statale;

che lo stesso Pretore ha sollevato identica questione nel procedimento penale a carico di Sgaggero Egidio con ordinanza del 1° febbraio 1991 (R.O. n. 211 del 1991);

che nei due giudizi dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti e non è nemmeno intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;

che nelle due ordinanze di remissione manca qualsiasi esposizione del fatto, onde non è possibile rilevare i termini della questione; in particolare non si conosce di quale scarico si tratti, se nuovo o vecchio; di quale tipo di insediamento trattasi, se cioè di insediamento civile per impresa agricola o meno; quale sia il tipo di attività svolta e quale sia la norma sostanziale regolatrice che avrebbe dovuto essere oggetto della impugnazione, limitata alla disposizione di previsione della sanzione;

che non è possibile nemmeno verificare la eventuale applicabilità dei precedenti di questa Corte (sent. n. 43 del 90);

che manca del tutto il giudizio sulla rilevanza della questione;

che in tale situazione la questione sollevata è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riunisce i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), sollevata dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di Montecchio Emilia - con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.