Sentenza n.43 del 1990

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SENTENZA N.43

 

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 61, ultimo comma, della legge regionale del Veneto del 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal Pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Pagnoni Albano, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;

 

2) ordinanza emessa il 22 luglio 1989 dal Pretore di Verona - Sezione distaccata di Caprino Veronese nel procedimento penale a carico di Grimaldi Corrado ed altro, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.

 

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

 

udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- Il Pretore di Vicenza, nel corso del procedimento penale a carico di Pagnoni Albano, imputato della contravvenzione di cui all'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza del 22 febbraio 1989 (R.0. n. 419 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, ultimo comma, della legge della Regione Veneto n. 33 del 16 aprile 1985, nella parte in cui esclude la necessità dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 6, lett. d), del d.P.R. n. 915 del 1985, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento, "come tali soggetti solo a periodico smaltimento, secondo le direttive della Giunta regionale" da emanarsi entro un anno dalla legge.

 

La esclusione dell'autorizzazione sarebbe confermata nel punto 7.2.1. della circolare n. 35 della stessa Regione veneta del 4 giugno 1986 e dall'allegato n. 2 alla stessa.

 

1.1- E giudice remittente ha osservato che la fase dell'accumulo provvisorio é in realtà lo stoccaggio provvisorio di cui al d.P.R. n. 915 del 1982, per il quale é richiesta l'autorizzazione, sicchè la detta disposizione regionale contrasta con i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale (artt. 6 e 16 del d.P.R. n. 915 del 1982) e incide altresì sulla norma penale di cui all'art. 26 dello stesso decreto, onde la violazione degli artt. 117 e 25 della Costituzione.

 

2.- Nel giudizio é intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Veneto, il quale ha osservato che la fase della momentanea detenzione dei rifiuti é estranea alla sequenza delle fasi per le quali l'art. 16 del d.P.R. n. 915 dei 1982 richiede l'autorizzazione regionale; che essa non può confondersi con lo stoccaggio provvisorio, che presuppone l'accumulo del materiale in un apposito sito, si colloca dopo la fase della raccolta e del trasporto e si traduce in una operazione anche spazialmente effettuata al di fuori delle aziende produttrici, secondo quanto risulta altresì dalla deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato d.P.R. n. 915 del 1982.

 

Ha anche rilevato che la norma statale pone solo dei principi generali in tema di rifiuti e non contiene una dettagliata regolamentazione delle forme gestionali di essa, anche perchè altrimenti risulterebbe lesa la sfera dell'autonomia regionale, posto che lo smaltimento dei rifiuti rientra nella competenza regionale, essendo ricompreso nella materia dell'urbanistica e dei lavori pubblici (art. 117 della Costituzione).

 

3.- Anche il Pretore di Verona, sede distaccata di Caprino Veronese, nel corso del procedimento penale a carico di Grimaldi Corrado e Giardi Italo Mario, imputati del reato di cui agli artt. 110 del codice penale e 26 del d.P.R. n. 915 dei 1982 per aver tenuto, senza autorizzazione, in stoccaggio provvisorio, presso lo stabilimento cui erano addetti, rifiuti tossico-nocivi provenienti da lavorazioni industriali, con ordinanza del 22 luglio 1989 (R.0. n. 477 del 1989), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, ultimo comma, della legge della Regione Veneto n. 33 del 1985 in riferimento agli artt. 116 (recte. 117) e 25 della Costituzione.

 

Ha rilevato anzitutto la impossibilità di distinguere l'accumulo temporaneo dallo stoccaggio provvisorio, e ha poi osservato che non può ravvisarsi differenza fra l'ipotesi in cui lo stoccaggio avvenga nello stabilimento e quella in cui si effettui presso terzi ed inoltre che, essendo previste dalla legge statale sanzioni penali in caso di mancanza di autorizzazione, la disposizione regionale che non richiede l'autorizzazione interferisce con la disciplina sanzionatoria ed esorbita dai limiti della competenza regionale (sentenze della Corte costituzionale nn. 79 del 1977, 179 del 1986, 370 del 1989).

 

3.1- Nel giudizio non si sono costituite parti nè vi sono stati interventi.

 

4.- Entrambe le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

 

Considerato in diritto

 

1.-I due giudizi, siccome propongono identica questione, possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza per evidenti ragioni di connessione.

 

1.1 - La questione è fondata.

 

La disposizione regionale censurata esonera dall'obbligo dell'autorizzazione, imposto dall'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1985 e sanzionato penalmente dall'art. 26 dello stesso d.P.R., l'accumulo temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi presso lo stabilimento che li produce o presso terzi e lo assoggetta solo a periodico smaltimento secondo le direttive della Giunta regionale nel presupposto che esso sia una fase diversa dallo stoccaggio provvisorio per cui è richiesta la predetta autorizzazione.

 

I giudici remittenti, interpretando le disposizioni in esame, hanno escluso la sussistenza della differenza tra le due fasi e hanno ricompreso anche l'accumulo temporaneo nello stoccaggio provvisorio.

 

Conseguentemente, per effetto della compiuta interpretazione, la disposizione regionale censurata viola i precetti degli artt. 117 e 25 della Costituzione, secondo quanto già ritenuto da questa Corte (sentenza n. 370 del 1989).

 

Si ribadisce che entro il sistema di scelte sanzionatorie non possono introdursi arbitrarie distinzioni, perchè si sconvolgerebbe la complessiva logica della legge, diretta ad attuare direttive C.E.E. con uniformi trattamenti in tutto il territorio nazionale (cfr. anche sentenza n. 179 del 1976).

 

La potestà legislativa regionale < è destinata a cedere all'intervento legislativo statale ispirato a criteri di omogeneità ed univocità di indirizzo e generalità di applicazione in tutto il territorio nazionale con specifiche norme che riguardano anche i risvolti penali del problema ed aventi comunque lo spessore di leggi attuative di obblighi contratti in sede comunitaria> (sent. n. 370 del 1989).

 

Inoltre, va riaffermato (sent. n. 79 del 1977) che la fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e che le Regioni non hanno la possibilità di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia. Non possono, cioè, interferire negativamente con le norme penali statali disciplinando e considerando lecita un'attività che invece l'ordinamento statale sanziona penalmente.

 

Pertanto, la disposizione impugnata deve essere ritenuta costituzionalmente illegittima perchè contrasta con le disposizioni degli artt. 16, primo comma, e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, producendo anche una non consentita differenziazione della disciplina penale statale della fattispecie.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riunisce i giudizi;

 

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 61, ultimo comma, della legge regionale del Veneto del 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), nella parte in cui esclude l'obbligo dell'autorizzazione regionale di cui agli artt. 6, lett. d), e 16, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore o presso l'impianto di depurazione o trattamento.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Francesco GRECO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.