Ordinanza n. 273 del 1991

 

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ORDINANZA N. 273

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 416, comma secondo, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Codazzi Giovanni Paolo iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 416, secondo comma, del codice di procedura penale, sostenendo che tale disposizione - ove venga interpretata nel senso che dalla stessa non discende un obbligo per il pubblico ministero di mettere a disposizione del giudice per le indagini preliminari, ai fini dello svolgimento dell'udienza preliminare, l'intero fascicolo processuale - darebbe luogo a violazione: a) dell'art. 24 Cost., in quanto consentirebbe al pubblico ministero di sottrarre al contraddittorio atti utilizzabili dalla difesa anche ai fini della scelta di un rito alternativo; b) degli artt. 101 e 102 della Costituzione, in quanto limiterebbe indebitamente le attribuzioni spettanti all'organo giudicante, costringendo il giudice all'udienza preliminare ad assumere le proprie determinazioni senza la certezza della conoscenza di tutto il materiale raccolto, utile ai fini della decisione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione - già sollevata dal predetto Tribunale con altra ordinanza identica (r.o. n. 727/90) emessa in una precedente udienza preliminare dello stesso procedimento - è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 145 del 1991, in quanto la disposizione impugnata, "nella sua corretta lettura, con conferisce al p.m. un potere di scelta degli atti da trasmettere al giudice per le indagini preliminari insieme con la richiesta di rinvio a giudizio, imponendo allo stesso p.m. l'obbligo di trasmettere l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini";

che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 416, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo con ordinanza dell'8 gennaio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.