ORDINANZA N. 249
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 401, quarto comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vibo Valentia nel procedimento a carico di Andreacchi Vito ed altri, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Vibo Valentia, con ordinanza del 3 gennaio 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 395 del codice di procedura penale, "in relazione" all'art. 401, quarto comma, dello stesso codice, "nella parte in cui non dispone che la richiesta di incidente probatorio sia autonomamente notificata ai difensori degli indagati"; E che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1990, ha già dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, un'analoga questione di legittimità avente ad oggetto, oltre all'art. 395, anche gli artt. 393 e 396 del codice di procedura penale, sul presupposto che "coordinato con gli artt. 61 e 99, il richiamo dell'art. 395 all'art. 393 viene ad assumere una più precisa fisionomia, che, tenendo nel debito conto la funzione assegnata alla notifica della richiesta di incidente probatorio, permette di considerare ricompreso fra i destinatari di tale notificazione anche il difensore della persona sottoposta alle indagini";
che nell'ordinanza di rimessione non sono addotti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati;
E che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata (v. sentenza n. 74 del 1991; ordinanze n. 565 del 1990, n. 570 del 1990 e n. 153 del 1991);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 401, quarto comma, dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Vibo Valentia con ordinanza del 3 gennaio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.