Ordinanza n. 244 del 1991

 

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ORDINANZA N. 244

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1990 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Calzolari Enzo ed altri contro Comune di Castiglione del Lago ed altra, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 febbraio 1990 (pervenuta il 23 febbraio 1991) dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Calzolari Enzo ed altri contro Comune di Castiglione del Lago ed altra (Reg. ord. n. 134 del 1991) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui irrazionalmente fanno riferimento, per determinare la misura del tributo, soltanto alla superficie dell'immobile utilizzato e affidano, altresì, all'Ente impositore la determinazione della misura dell'imposta tra il minimo ed il massimo stabilito nella tabella allegata alla legge, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 103 del 1991 ha già preso in esame identica questione dichiarando: l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni, nella parte in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989 dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del Comune, di arti e professioni e di imprese - non consente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditività; nonché la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del dcreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni, per la parte in cui è attribuito ai Comuni, nei confronti dell'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni e di imprese, il potere di determinarne la misura;

che pertanto la questione relativa all'art. 1 si appalesa manifestamente inammissibile essendo già stata accolta nel senso auspicato dal remittente;

che, non essendo stati dedotti nuovi profili o argomentazioni tali da indurre la Corte a mutare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione concernente l'art. 2;

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989 n. 144, con modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989 n. 144, con modificazioni, in riferimento agli artt.3 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.