Sentenza n. 231 del 1991

 

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SENTENZA N. 231

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promossi con ordinanze emesse il 6 febbraio 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, iscritte ai nn. 25, 26, 27 e 28 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Roma - nel corso di alcuni giudizi aventi ad oggetto la richiesta di rimborso d'imposte, pagate in relazione ad indennità di buonuscita liquidate dall'Opera previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato (OPAFS) tra il gennaio 1974 e l'agosto 1985 - con quattro ordinanze in data 6 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 "nella parte in cui non escludono che dall'imponibile dell'indennità di buonuscita da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari al quattro per cento dell'ottanta per cento dello stipendio, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattente".

Ha dedotto che tali norme - in conformità dei principi affermati nella sentenza n. 178 del 1986 di questa Corte - contrasterebbero con l'art. 53 Cost., nella parte in cui assoggettano ad imposta ai fini dell'IRPEF, l'ammontare dell'indennità di buonuscita afferente alla contribuzione degl'iscritti all'OPAFS, quale è prevista dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829.

2. - Dinanzi a questa Corte non vi sono stati né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri né costituzione di parti private, per cui la causa è stata fissata per l'esame in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, primo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le cause vanno riunite per essere decise con un'unica sentenza, avendo tutte per oggetto la stessa questione.

2. - Il giudice a quo - sulla base dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 178 del 1986 - ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482, "nella parte in cui non escludono che dall'imponibile dell'indennità di buonuscita erogata dall'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, da assoggettare ad imposta, vada detratta una somma pari al quattro per cento dell'ottanta per cento dello stipendio, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattente".

3. - Va premesso che la questione è stata sollevata, in tutti i giudizi ora riuniti, in relazione a trattamenti erogati prima dell'entrata in vigore del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che all'art. 17 reca una nuova disciplina della tassazione delle indennità di fine rapporto. Sussiste, pertanto, la rilevanza della questione in relazione ai giudizi a quibus.

4. - Nel merito la questione anzidetta è fondata.

Con la sentenza n. 178 del 1986, questa Corte ha affermato, in linea di principio, la tassabilità - ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - delle indennità di buonuscita erogate dall'E.n.p.a.s. ai dipendenti statali. Ha dichiarato, tuttavia, la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, i quali sottoponevano allo stesso trattamento tributario dette indennità e quelle di fine rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato, senza tener conto che, alla formazione delle indennità erogate dall'E.n.p.a.s. - e non delle altre - concorrono i contributi degli aventi diritto, cosicché, per la parte a questi afferente, tali indennità non potevano essere considerate reddito.

Gli artt. 2 e 4 della legge n. 482 del 1985 sono stati, per tale ragione, dichiarati illegittimi nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad I.R.P.E.F. andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo a carico del dipendente statale e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.n.p.a.s..

Successivamente, con la sentenza n. 400 del 1987, questa Corte ha parimenti dichiarato, per lo stesso ordine di ragioni, l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto assoggettavano ad imposta di ricchezza mobile e complementare le indennità di buonuscita erogate dall'E.n.p.a.s. ai dipendenti statali, senza prevedere un'analoga detrazione dall'imponibile. Con la sentenza n. 877 del 1988 questa Corte ha poi pronunciato declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958, riguardo alle indennità di fine rapporto erogate dall'I.n.a.d.e.l., dichiarandoli illegittimi nella parte in cui non prevedevano una consimile detrazione dall'imponibile da assoggettare ad imposta. Con la sentenza n. 513 del 1990, infine, è stata pronunciata la illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, anche nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad imposta andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale.

5. - Ai fini del decidere, deve rilevarsi che le indennità di buonuscita erogate, a norma degli artt. 14 e segg. della legge 14 dicembre 1973, n. 829, dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato istituita con legge 19 giugno 1913, n. 641, hanno caratteristiche analoghe a quelle delle corrispondenti indennità erogate dall'E.n.p.a.s., dall'I.n.a.d.e.l. e dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale. Specificamente, hanno in comune, accanto alla similarità del meccanismo contributivo, la esigenza di concorrere a far fronte ai bisogni del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, tutte tali indennità, sia pure in base a requisiti differenziati, sono erogate da enti diversi dal datore di lavoro; a tali enti sia il lavoratore che il datore di lavoro versano apposite contribuzioni.

Va inoltre osservato che, a norma dell'art. 36 della legge n. 829 del 1973, le entrate ordinarie dell'OPAFS aventi natura contributiva, sono costituite (art. 36, n. 1) da ritenute a carico degl'iscritti pari al "quattro per cento dell'ottanta per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattente". Ai sensi della l. 20 marzo 1980, n. 75, con effetto dal 1° giugno 1979, tale base contributiva comprende anche la tredicesima mensilità, computata per l'ottanta per cento. L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (ora Ente Ferrovie dello Stato), a sua volta, versa (art. 36, n. 2 della l. n. 829 del 1973) un contributo pari al nove per cento della suddetta base contributiva.

6. - Questa Corte, con le citate sentenze n. 178 del 1986 e n. 400 del 1987, ha affermato che, per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti, le indennità di buonuscita non possono essere considerate reddito e quindi non possono essere assoggettate né all'Irpef né all'imposta di ricchezza mobile o complementare. Ha affermato, inoltre, che l'art. 53 della Costituzione impone che a situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse, trattamenti tributari differenziati. Il legislatore, pertanto, nel disciplinare il regime tributario delle indennità di fine rapporto, è tenuto ad osservare il principio, secondo il quale, per le indennità che siano costituite anche dai contributi degli aventi diritto, deve provvedersi ad una detrazione che tenga adeguato conto di ciò.

Ne consegue che, in base al suddetto principio, poiché anche le indennità di buonuscita erogate dall'OPAFS sono formate, in parte, dai contributi degli aventi diritto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 53 Cost., degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui riguardo alle indennità di buonuscita erogate dall'OPAFS, non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto (ai sensi dell'art. 36, n. 1 della legge n. 829 del 1973, così come integrato dalla l. n. 75 del 1980) e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato (ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della legge n. 829 del 1973, così come integrato dalla l. n. 75 del 1980).

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), nella parte in cui non prevedono, per le indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e 2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.