ORDINANZA N. 201
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Ettore GALLO Presidente
Dott. Aldo CORASANITI Giudice
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, sul ricorso proposto da Verrina Gabriele contro Ministero di grazia e giustizia ed altri, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente aveva rilevato come il decreto di fissazione della discussione orale dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, gli fosse stato notificato ad oltre un anno dalla sentenza di rinvio della Corte di cassazione, quest'ultima, a sezioni unite, con ordinanza emessa il 13 luglio 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24, 101 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nella parte in cui non prevede l'estinzione del procedimento nell'ipotesi considerata;
che il giudice a quo, richiamandosi a una sua precedente ordinanza di rimessione, rileva che, mentre nella fase di avvio del procedimento disciplinare è contemplata tale estinzione per il caso di mancato rispetto del termine di un anno, una analoga sanzione non opera allorché il procedimento stesso consegua al rinvio da parte della Suprema Corte;
che tale lacuna, a parere del giudice rimettente, oltre a segnare un'ingiustificata disparità di trattamento, parrebbe lesiva del diritto di difesa dell'incolpato, esposto sine die al giudizio disciplinare a causa dell'omessa prefissione del termine;
Considerato che la medesima questione è stata già esaminata da questa Corte che, con sentenza n. 579 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa norma ora impugnata nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio;
che di conseguenza la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 104 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 579 del 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.