ORDINANZA N. 127
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Ettore GALLO Presidente
Dott. Aldo CORASANITI Giudice
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
prof. Vincenzo CAIANIELLO “
avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1990 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bergami Gabriele e l'I.N.P.S., iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Bergami Gabriele e l'I.N.P.S., il Pretore di Milano, con ordinanza del 24 luglio 1990 (r.o. n. 691/90), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui - letto in connessione con l'art. 6 della successiva legge n. 544 del 1988 - prevede che il beneficio accordato agli ex-combattenti spetti per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1988 ai soli titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e non anche a quelli (come il ricorrente nel giudizio a quo) titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione, a seguito della pronunzia di infondatezza n. 101 del 1990, sia dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990 e 28 del 1991;
che pertanto la questione, non essendo stati prospettati argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 24 luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.