Ordinanza n. 127 del 1991

 

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ORDINANZA N. 127

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

avv. Mauro FERRI                                                           “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1990 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bergami Gabriele e l'I.N.P.S., iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Bergami Gabriele e l'I.N.P.S., il Pretore di Milano, con ordinanza del 24 luglio 1990 (r.o. n. 691/90), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui - letto in connessione con l'art. 6 della successiva legge n. 544 del 1988 - prevede che il beneficio accordato agli ex-combattenti spetti per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1988 ai soli titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e non anche a quelli (come il ricorrente nel giudizio a quo) titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione, a seguito della pronunzia di infondatezza n. 101 del 1990, sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990 e 28 del 1991;

che pertanto la questione, non essendo stati prospettati argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 24 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.