ORDINANZA N. 112
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Ettore GALLO Presidente
Dott. Aldo CORASANITI Giudice
prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
prof. Vincenzo CAIANIELLO “
avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1990 dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Pignataro Maggiore nel procedimento civile vertente tra Jemma Ugo e l'Esattoria Consorziale di Pastorano - Camigliano ed altri, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui era stata richiesta ex art. 700 del codice di procedura civile la sospensione della riscossione d'imposte dirette, iscritte a ruolo per un terzo dell'importo accertato, il Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Pignataro Maggiore, dopo aver concesso tale misura cautelare, ha sollevato, con ordinanza emessa il 31 maggio 1990, in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui dette norme non consentono al giudice ordinario di sospendere l'esecuzione coattiva per la riscossione delle imposte;
che a parere del giudice a quo il potere di sospensione non dovrebbe essere accordato unicamente all'Intendente di finanza, in quanto ciò concreterebbe un ingiustificato privilegio in favore dell'amministrazione finanziaria che è parte nel giudizio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, concludendo nel merito per l'infondatezza;
Considerato che questa Corte ha in più occasioni dichiarato l'infondatezza della questione, osservando come contro gli atti esecutivi il contribuente sia tutelato, oltreché dal potere di sospensione attribuito all'Intendente di finanza - soggetto al sindacato del giudice amministrativo - e dalla iscrizione a ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio (cfr. sentenze nn. 63/1982, 67/1974 e 87/1962 e ordinanze nn. 916/1988 e 288/1986);
che peraltro l'ordinanza di rimessione è stata pronunziata dopo che il Pretore aveva emanato il richiesto provvedimento di sospensione dell'esecuzione ex art. 700 del codice di procedura civile, onde, essendo esaurito il giudizio a quo, manca il requisito della rilevanza della questione nel giudizio stesso;
che, pertanto la questione è manifestamente inammissibile (cfr. ordinanze nn. 92/1990, 142 e 1158/1988, 428/1987, 68/1986 e 252/1985);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Pignataro Maggiore, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.