Ordinanza n. 288 del 1986

 

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 288

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, primo comma, 39, secondo comma, e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito") promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dal Pretore di Napoli-Barra nel procedimento civile tra Tatucci Maria ed Esattoria comunale di Napoli, iscritta al n. 892 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale dell'anno 1986; 2) ordinanza emessa il 21 dicembre 1985 dal Pretore di Valenza nel procedimento civile vertente tra Picchio Gianni e Esattoria imposte dirette di Valenza, iscritta al n. 392 del reg. ord. 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Tatucci Maria, soggetto passivo di esecuzione esattoriale in quanto ritenuta erede di Tatucci Gennaro, il Pretore di Napoli-Barra con ordinanza del 29 ottobre 1985 (reg. ord. n. 892 del 1985) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che affida solo all'Intendente di finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva;

che ad avviso del Pretore la disposizione impugnata ledeva il principio di eguaglianza ed il diritto alla tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost.;

che analoghe questioni venivano sollevate dal Pretore di Valenza il quale, con ordinanza del 21 dicembre 1985 emessa nel procedimento promosso da Picchio Gianni (reg. ord. 392/1986), impugnava gli artt. 15 e 39 d.P.R. cit. i quali, rispettivamente, dispongono l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, nonché l'iscrizione di un terzo del tributo preteso dall'ufficio, in pendenza del giudizio tributario di primo grado (nell'ordinanza il pretore indicava anche l'art. 11 d.P.R. cit.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili o manifestamente infondate;

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per la loro analogia;

che le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate in quanto sostanzialmente coincidenti con quelle già decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, la quale ne ha escluso la fondatezza nella considerazione che contro gli atti esecutivi il contribuente é tutelato, oltreché dal potere di sospensione attribuito all'intendente di finanza e dalla iscrizione in ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio; la Corte ha altresì osservato che la garanzia cautelare non costituisce, alla stregua delle norme costituzionali, una componente essenziale della funzione giurisdizionale;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dai Pretori di Napoli-Barra e di Valenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.