SENTENZA N. 106
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Ettore GALLO Presidente
Dott. Aldo CORASANITI Giudice
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1990 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Liaci Paola ed altro ed E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Liaci Paola ed altro, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per Liaci Paola ed altro e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti avevano richiesto la pensione di riversibilità (sino al compimento del 26° anno d'età) deducendo di essere studenti universitari, già a carico del dante causa e titolari di redditi insufficienti al sostentamento, il Pretore di Lecce, con ordinanza emessa l'8 giugno 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui non prevede il diritto alla pensione di riversibilità a favore dei figli maggiorenni infraventiseienni titolari - a qualsiasi titolo - di un reddito proprio allorché siano studenti universitari, "per violazione dei fondamentali criteri di equità e di razionalità".
Il giudice a quo richiama la sentenza n. 145 del 1987, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità della normativa (concernente lo stesso regime previdenziale) che negava analogo diritto ai medesimi superstiti allorché fossero inabili al lavoro.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione per omessa indicazione delle norme costituzionali delle quali si assume la violazione e richiedendo, nel merito, declaratoria d'infondatezza.
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti private auspicando la declaratoria d'illegittimità della censurata normativa.
Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione di riversibilità ai figli maggiorenni che, minori dei ventisei anni, siano studenti universitari e titolari di un reddito proprio.
2. - La questione è inammissibile.
Il giudice a quo non ha ottemperato al disposto di cui all'art. 23, lettera b), della legge 11 marzo 1953, n. 87, non risultando neppure ricavabili indirettamente le norme costituzionali che si assumono violate.
Il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 145 del 1987 appare finalizzato a richiedere "un'estensione dell'efficacia" di detta pronuncia piuttosto che ad instaurare, ex art. 3 della Costituzione, un confronto - del resto improponibile - tra i ricorrenti nel giudizio a quo e la categoria dei superstiti maggiorenni inabili al lavoro. Questi ultimi, del resto, ben difficilmente potrebbero fungere da tertium comparationis, atteso che, a base della citata sentenza, era stata posta la peculiare situazione di soggetti che, bisognosi "di assistenza e di cura", trovavano ragione della vivenza a carico dei genitori in condizioni fisiche che impediscono "di provvedere alle proprie necessità di vita e di mantenimento".
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), sollevata dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.