SENTENZA N. 62
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8 (Acquisto di prefabbricati destinati a locali per servizi di utilità pubblica e sociale, attività produttive e commerciali, case sparse o rurali), e dell'art. 3, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1990 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Luigia Sgambato e il Comune di S. Felice a Cancello, iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha emesso il 22 marzo 1990 ordinanza nel corso di un giudizio promosso avverso la determinazione dell'indennità di occupazione di alcune aree fabbricabili, disposta in applicazione della legge della Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8 (Acquisto di prefabbricati destinati a locali per servizi di utilità pubblica e sociale, attività produttive e commerciali, case sparse o rurali).
In tale ordinanza è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 5 della su detta legge della Regione Campania, nonché dell'art. 3, quinto comma, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), nel testo risultante dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874, a norma dei quali doveva essere quantificata l'indennità di occupazione.
Il giudice a quo espone che la legge n. 8 del 1981 della Regione Campania ha assegnato ai comuni terremotati, compresi in un apposito elenco, fondi per l'acquisto di prefabbricati destinati a locali per servizi sociali e attività produttive. L'occupazione delle aree necessarie doveva effettuarsi secondo il disposto dell'art. 3 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, il quale stabilisce, per la determinazione delle relative indennità, che esse vanno calcolate, per ciascun anno di occupazione, nella misura di un quarto dell'indennità che dovrebbe essere corrisposta per l'espropriazione delle aree occupate ai sensi della legge 29 luglio 1980, n. 385.
Poiché l'art. 3, quinto comma, del D.L. n. 776 del 1980 non prevede un termine massimo per l'occupazione degl'immobili, l'adozione di tale criterio, secondo il giudice a quo, ove l'occupazione si protragga - come nel caso al suo esame - oltre i quattro anni, comporterebbe che al proprietario del suolo occupato vada riconosciuto un indennizzo maggiore di quello che gli sarebbe spettato in caso di espropriazione. Ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, poiché tale disciplina sarebbe irrazionale, potendo dar luogo ad una super-valutazione dell'indennità, non consentita dall'art. 42 della Costituzione, e addirittura - nel caso che l'immobile venga successivamente espropriato - ad una sua duplicazione.
L'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1981 e l'art. 3, quinto comma, del D.L. n. 776 del 1980 contrasterebbero, inoltre, con gli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, anche perché questa Corte, con la sentenza n. 223 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione stabiliti dalla legge n. 385 del 1980, relativamente alle aree edificabili.
Secondo il giudice a quo, avendo l'art. 3, quinto comma, della legge n. 874 del 1980 recepito detti criteri, benché la legge n. 385 del 1980 sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima, il rinvio ad essi continuerebbe ad essere operante, finché non siano dichiarate illegittime le norme che hanno disposto tale rinvio e che contrasterebbero a loro volta con gli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, avendo adottato un criterio di determinazione dell'indennità di occupazione (e di espropriazione) ritenuto da questa Corte illegittimo.
2. - Dinanzi a questa Corte non vi è stata alcuna costituzione di parti e pertanto la causa è stata fissata per l'esame in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della l. 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo ha sollevato due distinte questioni che investono la legittimità costituzionale: a) dell'art. 5, secondo comma, della legge della Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8, e dell'art. 3, quinto comma, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, quale risulta dalla legge di conversione, con modificazioni, 22 dicembre 1980, n. 874. Le anzidette norme sarebbero illegittime in quanto - facendo riferimento per la determinazione dell'indennità di occupazione, circa le aree edificabili, a criteri stabiliti dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 223 del 1983 - contrastano con gli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, così come le disposizioni da essi richiamate; b) dell'art. 3 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, sopraindicato, nella parte in cui non prevede un termine massimo per l'occupazione degli immobili e dell'art. 5 della legge regionale della Campania 21 febbraio 1981, n. 8, che ad esso rinvia.
Essi sarebbero costituzionalmente illegittimi in quanto, stabilendo che le indennità di occupazione vanno quantificate, per ogni anno di occupazione, nella misura di un quarto dell'indennità di espropriazione stabilita ai sensi della legge 29 luglio 1980, n. 385, contrasterebbero con gli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, dando luogo, ove l'occupazione si protragga nel tempo e sia seguita dall'espropriazione, ad una supervalutazione dell'indennizzo irragionevole e non consentita dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
2. - La prima delle su dette questioni è fondata.
La legge della Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8, ha previsto - per far fronte all'emergenza conseguente al terremoto del 1980 - l'acquisto di prefabbricati destinati, tra l'altro, a servizi di utilità pubblica e sociale, attribuendo ai comuni il compito d'individuare, nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti provvisori per fronteggiare le più immediate esigenze abitative, gli spazi da destinare a servizi collettivi. All'art. 5 tale legge ha statuito che l'occupazione delle aree debba avvenire con le modalità previste dall'art. 3, quinto comma, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, così come risultante dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874.
Tale comma aveva disposto che le indennità per l'occupazione "sono determinate secondo le norme previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, calcolando per ciascun anno di occupazione un quarto dell'indennità che dovrebbe essere corrisposta, ai sensi della predetta legge n. 385 del 1980, per l'espropriazione delle aree da occupare, ovvero per ciascun mese o frazione di mese, un dodicesimo dell'indennità annua come sopra determinata".
La legge n. 385 del 1980 - emanata in seguito alle declaratorie d'illegittimità costituzionale contenute nella sentenza n. 5 del 1980 relativamente ai criteri di determinazione, per le aree a destinazione edificatoria, delle indennità di espropriazione, stabiliti da talune leggi relative alla materia - aveva fissato all'art. 1 criteri provvisori di determinazione di dette indennità "valevoli fino all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime". Le indennità così stabilite dovevano essere oggetto di "conguaglio" nella misura e con le modalità che sarebbero state fissate nel termine di un anno (prorogato con le successive leggi 29 luglio 1982, n. 481, e 23 dicembre 1982, n. 943) mediante una normativa in concreto mai emanata.
Con la sentenza n. 223 del 1983 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo anche l'art. 1, primo e secondo comma, della l. n. 385 del 1980, per violazione degli artt. 42 e 136 Cost., avendo adottato una normativa che riproduceva sostanzialmente quella dichiarata illegittima dalla sentenza n. 5 del 1980.
In tale contesto, il giudice a quo ha dedotto il contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione dell'art. 5, secondo comma, della legge della Regione Campania n. 8 del 1981 e dell'art. 3, quinto comma, del D.L. n. 776 del 1980 sopraindicato.
Come innanzi si è esposto, infatti, quest'ultimo articolo statuisce che l'indennità di occupazione sia commisurata ad una percentuale dell'indennità di espropriazione, calcolata ai sensi della legge n. 385 del 1980, proporzionale alla durata dell'occupazione stessa.
Il riferimento, per la determinazione dell'indennità di occupazione, alla misura di quella di espropriazione, non contrasta in linea di principio con la garanzia prevista nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sempre che la misura dell'indennità posta a base del computo sia congrua e la percentuale prevista ragionevole (cfr. sent. n. 216 del 1990).
Viceversa, l'impugnato art. 3, quinto comma, del D.L. n. 776 del 1980 pone a base di computo, per l'occupazione, un'indennità di espropriazione determinata secondo criteri che furono dichiarati illegittimi da questa Corte proprio in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto inidonei a garantire la congruità del ristoro. Ne deriva che il su detto articolo 3, col criterio di riferimento adottato, non assicura tale congruità e si pone in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Parimenti, l'art. 5, secondo comma, della legge della Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8, fa riferimento per le occupazioni all'art. 3 ora indicato. La legge regionale riproduce la normativa, dichiarata illegittima, che ha per contenuto una disposizione caratterizzata dallo stesso criterio di calcolo delle indennità, contrastante con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 3, quinto comma, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, quale risultante dalla legge di conversione, con modificazioni, 22 dicembre 1980, n. 874, nella parte in cui stabilisce che le indennità di occupazione vanno determinate secondo le norme previste dalla l. 29 luglio 1980, n. 385; b) dell'art. 5, secondo comma, della legge della Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8, nella parte in cui, per la determinazione dell'indennità di occupazione delle aree, fa riferimento all'art. 3, quinto comma, del su detto D.L. n. 776 del 1980, quale risultante dalla legge di conversione.
3. - Le suddette declaratorie d'illegittimità costituzionale comportano l'assorbimento del profilo, riferito all'art. 3 Cost. relativamente alla questione fin qui esaminata, nonché della seconda questione, sollevata dal giudice a quo, condizionatamente alla infondatezza della prima questione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), quale risultante dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), nella parte in cui stabilisce che le indennità di occupazione vanno determinate secondo le norme previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, calcolando per ciascun anno di occupazione un quarto dell'indennità che dovrebbe essere corrisposta, ai sensi della predetta legge n. 385 del 1980, per l'espropriazione delle aree da occupare, ovvero per ciascun mese o frazione di mese, un dodicesimo dell'indennità annua;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge della Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8 (Acquisto di prefabbricati destinati a locali per servizi di utilità pubblica e sociale, attività produttive e commerciali, case sparse o rurali), nella parte in cui, per la determinazione dell'indennità di occupazione delle aree, fa riferimento all'art. 3, quinto comma, del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), quale risultante dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.