SENTENZA N.25
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 14 giugno 1974, n. 303 (Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri), promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Maria Luisa Calabrese e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione di Maria Luisa Calabrese e dell'I.N.A.D.E.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per Maria Luisa Calabrese e l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Torino - nel corso di un giudizio promosso da una dipendente di una U.S.L., avente ad oggetto la misura dell'indennità premio di fine servizio - ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303.
Nell'ordinanza di rimessione si espone che l'attrice del giudizio a quo, già dipendente dell'I.N.A.I.L., era transitata al servizio di una U.S.L. ed aveva optato - come gli consentiva l'art. 3 della legge n. 303 del 1974 - per il trattamento di fine servizio previsto per i dipendenti dell'I.N.A.I.L. anziché per il trattamento erogato dall'I.N.A.D.E.L., che avrebbe potuto scegliere nella sua qualità di dipendente di una U.S.L. Essendo divenuto quest'ultimo trattamento, a seguito della sentenza n. 236 del 1986 della Corte costituzionale, più favorevole di quello prescelto (e già percepito), l'attrice aveva chiesto la riliquidazione dell'indennità di fine servizio, sulla base del trattamento più favorevole, previa declaratoria d'inefficacia dell'opzione a suo tempo effettuata in quanto viziata da errore di diritto. In subordine chiedeva la remissione degli atti alla Corte costituzionale, deducendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 303 del 1974.
Il giudice a quo, dopo avere rilevato la mancanza delle condizioni per annullare la dichiarazione di opzione sotto il profilo dell'errore di diritto ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 303 del 1974, deducendone la irrazionalità, nella parte in cui "consente che il lavoratore possa effettuare l'opzione per il sistema di calcolo dell'indennità premio di servizio più sfavorevole e non consente al lavoratore di chiedere ex post la riliquidazione dell'anzidetto trattamento, ove il sistema di calcolo già oggetto di opzione abbia dato luogo, anche in relazione al consolidamento di un certo indirizzo di interpretazione giuridica, ad un risultato meno favorevole".
2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata e riservandosi di illustrare con successiva memoria le proprie ragioni.
Si è costituita pure la parte privata, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima, nella parte in cui non consente di chiedere la riliquidazione del trattamento di fine rapporto, nel caso in cui il trattamento prescelto, in concreto, si sia rivelato meno favorevole.
L'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.), costituitosi anch'esso in giudizio, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Con memoria depositata il 19 novembre 1990 la parte privata ha dedotto che la norma impugnata va interpretata nel senso che al dipendente spetta il trattamento di maggior favore, tra quello che gli sarebbe spettato presso l'ente di provenienza e quello spettantegli presso l'ente nel quale è transitato. Ove questa Corte non aderisca a tale interpretazione, ha chiesto che la norma impugnata sia dichiarata illegittima nei sensi indicati nell'ordinanza di rimessione.
L'Avvocatura generale dello Stato, in data 27 novembre 1990, ha a sua volta depositato una memoria per il Presidente del Consiglio dei ministri, insistendo nelle proprie richieste e sostenendo, in particolare, che con l'ordinanza di rimessione si chiede una pronuncia additiva inammissibile.
Considerato in diritto
1. - Pregiudizialmente deve dichiararsi la irricevibilità dell'atto di costituzione dell'Istituto nazionale assistenza enti locali (I.N.A.D.E.L.), depositato dopo la scadenza del termine perentorio previsto dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
2. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303, nella parte in cui: a) consente al personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri (e poi incorporate nelle Unità sanitarie locali), "di effettuare l'opzione per il sistema di calcolo dell'indennità premio di servizio più sfavorevole"; b) "non consente al lavoratore di chiedere ex post la riliquidazione dell'anzidetto trattamento, ove il sistema di calcolo già oggetto di opzione abbia dato luogo, anche in relazione al consolidamento di un certo indirizzo di interpretazione giuridica, ad un risultato meno favorevole".
Secondo quanto esposto nell'ordinanza di rimessione la normativa contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, mettendo capo a un risultato "decisamente irrazionale".
3. - La questione, come ha eccepito l'Avvocatura generale dello Stato, è inammissibile.
Infatti, con l'ordinanza di rimessione, nel prospettare la censura di costituzionalità, non si deduce un tertium comparationis rispetto al quale la disposizione impugnata sia discriminatoria, ponendo in essere un'irragionevole differenza di trattamento; si chiede, invece, un intervento additivo, di contenuto complesso, diretto a modificare la struttura della norma - così come interpretata dal giudice a quo, - ricomprendendovi una specifica e dettagliata disciplina di situazioni in essa non contemplate.
In tal modo si chiede alla Corte un intervento volto a determinare profili normativi, con la determinazione di fattispecie rimesse a valutazioni riservate alla discrezionalità del legislatore, con la conseguente inammissibilità della questione sollevata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303 (Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri), questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.