SENTENZA N.590
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 24 luglio 1990, depositato in cancelleria il 1° agosto successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto n. 2/90 del 3 gennaio 1990, con la quale veniva comminata al Sig. Franco Bancalà la sanzione amministrativa di L. 1.500.000 per la violazione prevista e sanzionata dell'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171 (Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), e successive modificazioni, ed iscritto al n. 29 del registro conflitti 1990.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
udito l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 24 luglio 1990 la Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione in relazione all'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto n. 2/90 del 3 gennaio 1990 (conosciuta in data 7 giugno 1990), con la quale era stata inflitta ad un commerciante la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 7 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modifiche e integrazioni, per non avere egli esposto, all'esterno del locale di vendita delle carni, le insegne o tabelle previste dall'art. 4 della stessa legge.
Ad avviso della ricorrente la disciplina della vendita delle carni fresche, congelate e scongelate posta dalla legge n. 171 del 1964, come modificata dal decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito nella legge 18 marzo 1977, n. 63, attiene alla materia sanitaria di indiscussa competenza regionale. In particolare l'art. 4 della predetta disciplina richiede espressamente, per i locali destinati alla vendita delle carni, "i requisiti e le attrezzature previsti dalle norme vigenti", dovendosi per tali norme intendere l'art. 29 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, che attiene alla vigilanza sanitaria delle carni, l'art. 12 del d.P.R. 10 agosto 1972, n. 967, recante la disciplina della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina, nonchè gli artt. 5 e 7 del D.M. 3 febbraio 1977, che dettano norme regolamentari per la vendita delle carni congelate, in particolare prescrivendo modalità di conservazione e di offerta al pubblico dei prodotti, con indiscusse finalità igieniche.
In questo quadro, sempre ad avviso della Regione ricorrente, la disposizione (art. 4, l° comma), che prescrive per i locali di vendita le insegne e le tabelle indicanti le specie di animali e lo stato delle carni (fresco, congelato o scongelato), ha natura meramente strumentale rispetto a quelle di carattere sanitario ed é diretta a facilitare l'azione dei preposti alla vigilanza oltrechè a consentire ai consumatori, in relazione alla conoscenza dello stato della carne, di adottare i comportamenti necessari per la conservazione e il consumo della carne stessa, con la funzione precipua della tutela igienico-sanitaria del consumatore.
2.- Costituitosi nel presente giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato la fondatezza del ricorso, all'uopo offrendo una ricostruzione storica delle norme disciplinanti la vendita delle carni, dalla quale é possibile ricavare il convincimento che la norma in questione ha di mira la tutela commerciale dei consumatori, restando immutata la disciplina sulla vigilanza sanitaria. E la circostanza che la disposizione in esame figuri nello stesso articolo, insieme ad altre riguardanti prescrizioni di carattere igienico-sanitario, non autorizza a ritenere modificati la funzione e gli scopi del precetto legislativo sulle tabelle o insegne, dovendosi viceversa affermare la perdurante preordinazione della norma alla tutela economica del consumatore e quindi alla materia del commercio, rispetto alla quale la Regione ricorrente non può vantare attribuzioni costituzionalmente garantite.
Considerato in diritto
1. - La Regione Toscana ritiene invasiva della propria competenza l'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto con la quale è stata inflitta la sanzione amministrativa per una infrazione alle prescrizioni dettate dall'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni, il quale prevede che i locali destinati alla vendita delle carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle esterne ed interne ben visibili, che indichino le specie degli animali le cui carni vengono poste in vendita, con espressa specificazione del loro stato di carni fresche, congelate o scongelate.
Poichè il ricorso è stato determinato dalla applicazione, da parte dell'ufficio statale suindicato, della disposizione contenuta nell'art. 4 della legge e segnatamente nel primo comma di quell'articolo, è in relazione a tale norma, e non anche alle altre pur richiamate nella parte conclusiva del ricorso, che il proposto conflitto di attribuzione deve essere esaminato.
2. - Il ricorso non è fondato.
Tenuto conto del contesto nel quale si colloca la prescrizione normativa la cui violazione ha dato luogo all'impugnata ordinanza- ingiunzione, non può seguirsi la tesi della Regione secondo cui detta prescrizione sarebbe <strumentale> rispetto alla tutela dell'igiene e della sanità, cioé a materia di competenza regionale.
In proposito vale il principio secondo cui nel caso che determinate prescrizioni risultino comprese, come nella specie, in un testo normativo che concerna la tutela concorrente di più categorie di interessi, alcuni attribuiti alla cura di organi dello Stato altri alle regioni, il criterio per determinare la competenza a provvedere in ordine alle relative infrazioni deve essere quello della specificità del fine perseguito da ciascuna prescrizione o, qualora più finalità appaiano concorrenti nella stessa, secondo il criterio della prevalenza, nel senso cioé di ritenere spettante tale competenza allo Stato o alle regioni a seconda dell'importanza che l'una o l'altra categoria di interessi assume nella disposizione prescrittiva (v. sentenze n. 1034 del 1988 e n. 166 del 1989, che hanno indicato in quelli della Regione gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ad infrazioni attinenti a prescrizioni che, pur coinvolgenti più categorie di interessi, sono dettate precipuamente in vista della tutela di interessi riguardanti materie di spettanza regionale).
Nella fattispecie in esame, le prescrizioni contenute nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 171 del 1964 e successive modificazioni appaiono dettate, principalmente, per la tutela commerciale del consumatore, e pertanto rientranti nella materia di commercio di competenza dello Stato.
Alla tutela dell'igiene sono invece specificamente destinate altre prescrizioni, sia contenute nello stesso art. 4, e precisamente nel suo secondo comma (obbligo di vendere le diverse specie di carni in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo da garantire la perfetta conservazione delle carni) o nel quarto comma (divieto di ricongelamento delle carni per più di una volta), sia contenute in altri articoli, come nell'art. 2 (obbligo del bollo sanitario).
Invece l'altra prescrizione contenuta nello stesso articolo 2 (obbligo di contraddistinguere le carni con un bollo portante per esteso, per le singole specie, le indicazioni della categoria degli animali da cui le carni provengono) appare chiaramente diretta alla tutela commerciale del consumatore, in quanto tende allo scopo di rendere questi edotto della specie del prodotto esposto e quindi a prevenire la possibilità di frodi in commercio. Finalità, questa, che appare direttamente perseguita anche dalla prescrizione, contenuta nel primo comma dell'art. 4, oggetto della presente contestazione, che impone appunto l'apposizione di insegne o tabelle atte a denotare la specificazione dello stato di carni fresche, congelate o scongelate, essenzialmente per mettere sull'avviso il consumatore della specie del prodotto che sta per acquistare. D'altronde il fatto che, indirettamente, tale prescrizione possa essere utile, anche in relazione ad esigenze di carattere igienico, si presenta come un aspetto secondario, che non può escludere la prevalente funzione della prescrizione, quale chiaramente traspare proprio dal tipo e dalle caratteristiche dei comportamenti da essa dettati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato di ricevere il rapporto e di irrogare le sanzioni in materia di violazione alle prescrizioni dettate dall'art. 4, primo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171 (Modificazioni al R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), come modificato dal decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 (Modificazioni alla l. 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate), convertito in legge 18 marzo 1977, n. 63.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 28/12/90.