Sentenza n. 166 del 1989

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SENTENZA N.166

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Massa Carrara n. 3313 del 4 febbraio 1988, con la quale veniva comminata al sig. Venturini Giuliano la sanzione amministrativa di L. 1.000.000, per la violazione prevista e sanzionata dagli artt. 13 e 16 del d.P.R. 18 maggio 1982, n. 322.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione all'ordinanza-ingiunzione dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Massa Carrara n. 3313 del 4 febbraio 1988 con la quale, su rapporto della Stazione dei Carabinieri di Marina di Massa, era stata comminata al sig. Venturini Giuliano una sanzione amministrativa per violazione degli artt. 13 e 16 del d.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, per avere egli posto in vendita prodotti di pasticceria sfusi, mancanti di etichettatura relativa alla composizione e agli ingredienti impiegati.

Ad avviso della Regione ricorrente la disciplina dell’etichettatura dei prodotti alimentari attiene alla materia sanitaria, essendo diretta in via primaria alla tutela della salute del consumatore, onde il provvedimento impugnato sarebbe invasivo della competenza regionale.

2. - Il ricorso é fondato.

Il decreto presidenziale 18 maggio 1982, n. 322 - con il quale si é data attuazione alle direttive C.E.E. n. 77/94 del 1976 e n. 79/112 del 1978, concernenti rispettivamente, la prima, la materia dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, e, la seconda, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e la relativa pubblicità-ha sostituito la norma fondamentale, in tema di etichettatura, contenuta nell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, senza disporre sull'assetto della competenza che e quindi rimasto quello conseguente all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Questa Corte, con sentenza n. 1034 del 1988, ha affermato che le sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni sancite dall'art. 8 della legge n. 283 del 1962 cit. (ora sostituito dal d.P.R. n. 322 del 1982 cit.), rientrano nelle misure di polizia amministrativa che attengono a competenze regionali, in quanto l'art. 6, lett. h, della legge n. 833 del 1978 ha riservato allo Stato soltanto la determinazione degli indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari.

Nel caso di specie il conflitto, promosso per contestare la competenza dello Stato a ricevere il rapporto e ad irrogare sanzioni amministrative per violazione delle prescrizioni in materia di etichettatura di prodotti alimentari, é fondato perché l'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale (c.d. depenalizzazione), stabilisce che l'agente che ha accertato la violazione di prescrizioni, in materie di competenza delle regioni, debba presentare rapporto all'ufficio regionale competente cui spetta, ai sensi del successivo art. 18 della stessa legge, di determinare la somma dovuta per l'infrazione e di ingiungere il pagamento. Di conseguenza l'atto impugnato dalla Regione Toscana deve essere annullato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che non spetta allo Stato di ricevere il rapporto e di irrogare le sanzioni in materia di violazione delle prescrizioni dettate dal d.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 (Attuazione della direttiva C.E.E. n. 79/112 relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva C.E.E. n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare) ed annulla, conseguentemente, l'ordinanza impugnata dalla Regione Toscana.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 29/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE