SENTENZA N.587
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64 del regio- decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1990 dal Pretore di Orvieto nel procedimento civile vertente tra Bruscia Fulvia e S.r.l. Compagnia italiana prestiti iscritta al n. 495 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33/prima serie speciale dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto in fatto
1.- Fulvia Bruscia, proposta opposizione avverso il precetto notificatole dalla s.r.l. Compagnia italiana prestiti disconoscendo l'autenticità della propria firma sulle cambiali poste a fondamento del credito vantato e dell'esecuzione minacciata, chiedeva all'adito Pretore di Orvieto, a norma dell'art. 64 della legge cambiaria (r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), la sospensione della esecuzione.
Il Pretore, rilevato che, allo stato delle acquisizioni processuali, l'istanza di sospensione avrebbe dovuto trovare accoglimento ma avrebbe dovuto essere subordinata all'imposizione di una cauzione - necessaria, secondo la lettera della norma e secondo l'interpretazione di essa fornita dalla giurisprudenza, e non rimessa, come in analoghi casi (artt. 624, 668 c.p.c., 1172 cc.), al potere discrezionale del giudice -, con ordinanza emessa il 13 giugno 1990, sospendendo "il giudizio in corso limitatamente alla richiesta di sospensione della esecuzione", ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 64 della legge cambiaria nella parte in cui prevede come necessaria e non discrezionale l'imposizione di cauzione ad opera del giudice che dispone la sospensione dell'esecuzione.
Ad avviso dei giudice a quo, la necessaria imposizione di una cauzione anche nel caso in cui l'opposizione sia basata su un fatto cosi grave (la falsità della firma) ed appaia non infondata, pone la norma denunciata in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perchè frappone un ostacolo irragionevole alla tutela dei diritti in sede giurisdizionale, e con l'art. 3 della Costituzione, in quanto realizza una disparità di trattamento tra cittadini abbienti, in grado di versare la cauzione, e cittadini meno abbienti, che non possono farlo o possono solo a costo di notevoli sacrifici.
Sarebbe invece conforme ai valori costituzionali, osserva l'autorità remittente, demandare al potere discrezionale del giudice la possibilità di imporre o meno una cauzione.
2.- Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
Ad avviso dell'Avvocatura, la norma denunciata é frutto di una valutazione comparativa degli interessi in gioco; va tenuto conto, infatti, che 1'interesse contrapposto é quello di un creditore che agisce sulla base di un titolo di credito, che in tanto é in grado di svolgere la sua funzione in quanto conserva una particolare forza.
Dopo aver richiamato la sent. n. 137 del 1984 - che concerneva l'art. 648, secondo comma, c.p.c. -, osserva ancora l'Avvocatura che "l'esigenza di garantire lo svolgimento di un processo giusto", sottolineata dalla pronuncia citata, riguarda entrambe le parti del rapporto, e che la determinazione dei legislatore nel caso in esame non appare irragionevole, se si considera che il giudice può pur sempre scegliere la forma di cauzione più idonea al caso concreto.
Considerato in diritto
1. - Investito di istanza di sospensione dell'esecuzione, istanza proposta-ai sensi dell'art. 64 delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (legge cambiaria) approvate con r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario) - a seguito di opposizione a precetto intimato sulla base di titolo cambiario, il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, del detto art. 64 nella parte in cui prevede che il Presidente del Tribunale o il Pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza o adduca gravi motivi, possa sospendere l'esecuzione soltanto imponendo una cauzione.
La cennata limitazione, secondo il giudice a quo, potrebbe apparire in contrasto con gli indicati precetti costituzionali in quanto: a) porrebbe un ostacolo irragionevole alla tutela giurisdizionale dei diritti; b) creerebbe una disparità di trattamento fra abbienti, in grado di pagare la cauzione, e non abbienti, non in grado di pagarla, e quindi esposti a non ottenere la sospensione nonostante la bontà delle proprie ragioni.
2. - L'art. 64 della legge cambiaria (e così l'art. 56 del regio- decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, recante disposizioni sull'assegno), nel sancire che l'opposizione al precetto (proposta davanti al giudice competente) non sospende l'esecuzione, stabilisce che questa può essere sospesa dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competente per valore (cui siano esibiti l'atto di opposizione notificato e gli eventuali documenti) purchè sia imposta una cauzione. Il successivo art. 65, nel regolare i giudizi cambiari tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, oltre a limitare le eccezioni opponibili, e a prevedere che, se queste siano di lunga indagine, il giudice deve emettere sentenza provvisoria di condanna con cauzione o senza, stabilisce che il giudice dell'opposizione all'esecuzione pub disporre la sospensione dell'esecuzione stessa imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione (terzo comma), e può confermare o revocare la sospensione già concessa ex art. 64 (quarto comma).
Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile è sorto dubbio circa la compatibilità delle due norme con la nuova disciplina della sospensione dell'esecuzione - disciplina la quale, al di fuori del caso di una sentenza provvisoriamente esecutiva impugnata, non ammette sospensione preventiva, cioè sospensione di una esecuzione non ancora iniziata (artt. 615 e 623) - e ciò nel presupposto che l'esecuzione inizia con il pignoramento (e non già con la notificazione del precetto), e che competente a disporre la sospensione è, in generale, il giudice dell'esecuzione (artt. 623 e 624).
Ma il dubbio è stato sciolto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione con il ritenere che la normativa qui impugnata è tuttora vigente e trova applicazione per le opposizioni all'esecuzione cambiaria proposte prima dell'inizio dell'esecuzione - cioé, secondo la nozione di < inizio> assunta dal detto nuovo codice, prima del pignoramento (art. 491) - mentre, per le opposizioni all'esecuzione cambiaria proposte dopo tale momento, competente a disporre la sospensione dell'esecuzione è solo il giudice di quest'ultima, davanti al quale del resto l'opposizione deve essere proposta, salva la rimessione di essa ad altro giudice se competente al relativo giudizio cognitorio (art. 616).
Con la duplice conseguenza:
a) che ora la sospensione dell'esecuzione prima dell'inizio di questa è consentita soltanto per i titoli esecutivi cambiari (e per l'assegno), oltre che per i titoli di formazione giudiziale;
b) che, trattandosi di opposizione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, la sospensione di questa è consentita, subito dopo l'opposizione, ad opera del Presidente del Tribunale o del Pretore competente per valore su versamento di cauzione (cauzione < necessaria>), ovvero, nel corso del giudizio di opposizione, ad opera del giudice dell'opposizione, con cauzione o senza (cauzione < facoltativa>), mentre, se si tratta di opposizione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione, la sospensione di questa è consentita ad opera del giudice della medesima (che pub disporla anche prima di rimettere la causa al diverso giudice eventualmente competente per il relativo giudizio cognitorio) con cauzione o senza (cauzione < facoltativa>).
3. - La questione non è fondata.
La prospettazione del giudice a quo strettamente riferita alla violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento fra abbienti (in grado di versare la cauzione) e non abbienti (non in grado di versarla) va oltre i limiti della questione stessa. Infatti essa finisce con l'investire la legittimità di ogni cauzione, sia < necessaria> che < facoltativa>, laddove la questione concerne la legittimità della cauzione < necessaria> come tale.
Quanto alle prospettazioni del giudice a quo riferite alla violazione del diritto di difesa, esse finiscono con l'infrangersi contro la ponderazione degli interessi in gioco, risultante dal sistema normativo (come ricostruito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione), ponderazione che è condivisibile e induce a non ritenere realizzata la lesione del suindicato valore da parte della norma impugnata.
Anzitutto dal conferimento di forza esecutiva - in sè non contestato - al titolo cambiario (come del resto a ogni altro titolo che ne sia munito ex lege), non è assente il profilo della tutela giurisdizionale, cui appare improntata l'azione esecutiva, tanto più nell'ambito di una disciplina dell'esecuzione come quella stabilita dal codice di procedura civile del 1942 ora vigente, che - almeno per quel che concerne l'esecuzione forzata per crediti (esecuzione < indiretta>) - è governata dal giudice nell'esercizio di una funzione giurisdizionale. E il detto conferimento implica che, almeno tendenzialmente, l'esecuzione sia portata a compimento, onde l'eccezionalità della sospensione, la quale non è effetto automatico dell'opposizione (all'esecuzione), ma è concessa in presenza di < gravi motivi> valutabili dal giudice.
Per di più nel caso del titolo cambiario il conferimento di forza esecutiva risponde alle stesse esigenze di pronta realizzazione del diritto incorporato nel titolo cambiario, che inspirano il diritto cambiario sostanziale, vale a dire a esigenze di protezione della circolazione del titolo stesso, onde la sospensione dell'esecuzione è qui riguardata ancora più sfavorevolmente.
Si intende che a tali ragioni ed esigenze si contrappongono, nella ponderazione, quelle della difesa del debitore (e qui emerge un conflitto fra portatori dello stesso diritto fondamentale di difesa, che coinvolge anche l'art. 3 della Costituzione): ragioni ed esigenze che sono salvaguardate dall'opposizione all'esecuzione e dalla sospensione di questa.
Ora, malgrado le più forti esigenze che nel caso dell'esecuzione dei titoli cambiari (e assimilati) ostano alla sospensione, questa, nel sistema normativo considerato, può essere disposta-pur nel concorso di limitate ipotesi (disconoscimento della firma o della rappresentanza, < gravi e fondati> motivi) - prima dell'inizio dell'esecuzione, a differenza da quanto è previsto per tutti gli altri titoli esecutivi di formazione non giudiziale e (in sede diversa tanto da quella dell'opposizione che da quella dell'esecuzione) sulla base di una cognizione sommaria degli elementi di causa (esibizione dell'atto di opposizione notificato e di eventuali documenti).
Indubbiamente ciò importa una considerevole menomazione di tutela per il creditore cambiario, menomazione che abbisogna di un compenso ai fini del riequilibrio, in conformità degli artt. 24 e 3 della Costituzione, fra la posizione del creditore e quella del debitore cambiario. E tale compenso il sistema considerato trova appunto in ciò che la sospensione viene subordinata alla condizione < necessaria> della cauzione.
D'altra parte non sussiste insuperabile incoerenza fra la limitazione del potere di sospensione dato al Presidente del Tribunale o al Pretore competente per valore dall'art. 64 della legge cambiaria ora impugnato, e il più ampio potere riconosciuto al giudice dalle discipline sopra richiamate, relative rispettivamente alla sospensione disposta dal giudice dell'opposizione al precetto cambiario, ai sensi dell'art. 65 stessa legge, e a quella disposta dal giudice dell'esecuzione (in via generale, ma anche, nel sistema normativo considerato, nel caso di opposizione all'esecuzione cambiaria proposta dopo l'inizio dell'esecuzione stessa), discipline le quali considerano entrambe la cauzione come condizione soltanto < facoltativa> della sospensione.
In tali evenienze ricorre infatti una situazione diversa, di minore aggravio per il creditore cambiario esecutante, o perchè, pur trattandosi di opposizione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione (art . 65 legge cambiaria), il giudice dell'opposizione ha comunque una più ampia e approfondita cognizione degli elementi di causa (come è dimostrato fra l'altro da ciò, che, mentre l'art. 64 postula la ricorrenza di < gravi e fondati> motivi, cioé di motivi fondati all'evidenza, l'art. 65 parla soltanto di < gravi ragioni>, cioè di motivi rivelatisi fondati a un migliore esame), ovvero perchè, trattandosi di opposizione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione, il creditore cambiario ha comunque conseguito gli effetti vantaggiosi del pignoramento.
Nè vale invocare in contrario la decisione di questa Corte n. 137 del 1984, con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 648, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui dispone che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sia tenuto a concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo se il creditore istante offra cauzione, anzichè avere il potere di concedere o no la detta esecuzione sulla base della delibazione degli elementi probatori di cui all'art. 648, primo comma, (e alla congruità della cauzione ex art. 648, secondo comma) c.p.c.
I termini della questione decisa con la detta sentenza erano differenti da quelli della questione ora sottoposta a questa Corte. Si trattava allora della concessione ope judicis dell'esecuzione provvisoria (di un titolo di formazione giudiziale) e quindi di una misura che non poteva ragionevolmente non essere rimessa in tutto alla valutazione da parte del giudice (cfr. motivazione della sentenza n. 137 del 1984). Laddove qui si tratta della sospensione di una esecuzione già disposta ope legis come attributo di un dato titolo non giudiziale con valutazione da parte della legge in sè non contestata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 64 del regio- decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 28/12/90.