SENTENZA N.543
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, penultimo comma, dell'Allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1990 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Cappelletto Ilario e Azienda del Consorzio trasporti veneziani, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un giudizio civile instaurato da Cappelletto Ilario nei confronti dell'A.C.T.V. (Azienda dei Consorzio trasporti veneziani), al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al godimento delle ferie annuali nell'ambito dell'anno lavorativo, il Pretore di Venezia, con ordinanza dei 27 marzo 1990, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, penultimo comma, dell'Allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, in relazione all'art. 36 Cost.
Il Pretore, richiamando il principio del necessario godimento "intraannuale" delle ferie, tratto, a suo parere, dalle sentenze nn. 66 del 1963 e 16 del 1969 di questa Corte, lamenta che la disposizione impugnata, nell'ammettere che le ferie suddette possano essere fruite non entro l'anno di lavoro, ma nel trimestre successivo, ponga una limitazione ingiustificata, e perciò illegittima al diritto garantito dall'art. 36, terzo comma, Cost.: ciò in quanto consentirebbe di subordinare indiscriminatamente tale diritto a generiche "esigenze di servizio", anche conosciute o conoscibili dall'azienda fin dall'inizio dell'anno.
2.- Nel giudizio davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. A suo avviso, oggetto della tutela costituzionale sarebbe solo il riposo del lavoratore e non già il suo interesse a goderne in periodo determinati, dovendo il relativo diritto armonizzarsi con le esigenze organizzative del datore di lavoro, specie se esercitate sia, come nella specie, in pubblico servizio. Notando poi che norma analoga a quella impugnata é contenuta nell'art. 36, quarto comma, del d.P.R. 15 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati civili dello Stato, nega che essa contrasti con la giurisprudenza costituzionale richiamata nell'ordinanza di rimessione, perchè altro sarebbe affermare la nascita del diritto alle ferie anche quando il rapporto lavorativo abbia durata inferiore all'anno, altro dire che le ferie relative ad un dato anno possano essere godute nel primo trimestre successivo: le due affermazioni si muoverebbero su piani diversi e sarebbero perfettamente compatibili.
Considerato in diritto
1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Venezia è l'art. 22, penultimo comma dell'Allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui-nell'ambito della disciplina relativa ai congedi ordinari del personale autoferrotranviario, nonchè delle linee di navigazione interna in regime di concessione -dispone che i congedi chiesti dall'agente durante l'annata e non usufruiti per esigenze di servizio, vengono usufruiti entro il primo trimestre dell'armo successivo.
Il giudice remittente ritiene che detta norma-interpretata nel senso che l'azienda ha il diritto di far godere ai propri dipendenti, per ragioni di servizio, le ferie annuali anche oltre il decorso dell'anno, purchè entro il trimestre successivo-appare in contrasto con la tutela costituzionalmente garantita al lavoratore dal terzo comma dell'art. 36 della Costituzione, che statuisce un diritto irrinunziabile alle ferie annuali retribuite: onde la questione di costituzionalità sollevata in riferimento al detto parametro.
2. - La questione è fondata.
Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nel terzo comma del l'art. 36 Cost. garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico- fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione.
Con riferimento a questa tutela particolarmente intensa del diritto al riposo feriale, dichiarato dalla Costituzione irrinunziabile, questa Corte con le sentenze nn. 66 del 7 maggio 1963 e 16 del 12 febbraio 1969 ha affermato che il lavoratore ha diritto a godere delle ferie entro l'anno e non dopo un anno di ininterrotto lavoro, come affermato dagli artt. 2109 e 2243 cod. civ., per queste parti dichiarati perciò costituzionalmente illegittimi. II diritto alle ferie sorge quindi con la costituzione del rapporto di lavoro, matura col decorso dei giorni e sussiste pur quando non si sia completato un anno di lavoro.
La Corte, nelle citate sentenze, ha ribadito che può altresì ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le ferie debbono essere fruite, nel contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore; ma un tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare le finalità cui è preordinato l'istituto. II che invece certamente avviene - secondo quanto concordemente sostenuto da dottrina e giurisprudenza- nel caso di frantumazione del riposo feriale in brevi o brevissimi periodi, ed altresì qualora non si consenta al lavoratore di usufruire integralmente nel corso dell'anno del periodo di ferie che annualmente gli compete, pur nell'ambito delle collocazioni temporali decise dal datore di lavoro o definite in sede di accordo collettivo. Ove infatti non venisse rispettata tale scadenza per effetto di rinvii o posticipazioni totali o parziali a periodi ricompresi in anni successivi, verrebbe a frustrarsi il diritto al congedo, che matura giorno per giorno in relazione all'accumulo della fatica lavorativa e al conseguente bisogno di riposo: che perciò verrebbe colpito se non si consentisse che nel corso dell'anno il lavoratore possa usufruire di quel periodo feriale ritenuto adeguato da norme di legge o disposizioni contrattuali.
3.-Ciò non significa però che il diritto al godimento infra-annuale delle ferie non possa tollerare in modo assoluto deroghe, soprattutto allorchè l'attività svolta dal lavoratore si ricolleghi a servizi di pubblica utilità gestiti dall'impresa da cui dipende. Ma tale compressione, per la particolare natura e per il fine del diritto che ne è l'oggetto, può avvenire solo per l'insorgere di situazioni eccezionali non previste nè prevedibili, e non per generiche e immotivate <esigenze di servizio>. Le esigenze di servizio, pertanto, dovranno essere considerate dall'imprenditore con una tempestiva programmazione che consenta - tenendo conto dei periodi di più intensa domanda di servizi-di corrispondere adeguatamente alle pubbliche necessità, pur nel rispetto del diritto costituzionalmente protetto dei dipendenti di effettuare le ferie nel corso dell'anno: sì che un sacrificio di tale diritto può essere legittimo solo allorchè le esigenze di servizio assumano carattere di eccezionalità, e come tali siano motivate e comunicate ai lavoratori i cui periodi feriali siano già stati fissati o debbano ancora essere fissati D'altra parte, l'eccezionalità delle esigenze di servizio, come deroga rispetto alla fruizione infra-annuale dei congedi ordinari, è espressamente prevista nello Statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) che all'art. 36 stabilisce che il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto, appunto, per <eccezionali esigenze di servizio>, mentre il recente d.P.R. n. 395 del 1988 (di recezione dell'accordo intercompartimentale ex art. 12 legge-quadro sul pubblico impiego per il triennio 1988-1990), ha precisato che tali esigenze, oltre che eccezionali, debbano essere altresì <motivate> (art. 4, comma terzo).
La norma impugnata prevede invece testualmente la facoltà per le aziende autoferrotranviarie di derogare alla infra-annualità del periodo feriale, per mere <esigenze di servizio>. Atteso che tale formula, per la sua indeterminatezza, può riferirsi anche a situazioni ordinarie, prevedibili e previste, la norma medesima deve ritenersi costituzionalmente illegittima, in quanto consente al datore di lavoro di procrastinare discrezionalmente, anche senza motivazione, il godimento del congedo ordinario oltre il decorso dell'anno per esigenze di servizio anche non eccezionali; laddove il diritto garantito dal terzo comma dell'art. 36 può essere compresso e sacrificato solo quando l'esigenza di servizio sia contrassegnata da una motivata eccezionalità, nei termini sopra specificati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del penultimo comma dell'art. 22, Allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico- economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui prevede che l'agente possa non usufruire nel corso dell'anno lavorativo del periodo di congedo ordinario spettantigli e da esso richiesto - con conseguente rinvio della fruizione al primo trimestre dell'anno successivo-<per esigenze di servizio> anzichè <per eccezionali, motivate esigenze di servizio>.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Ugo PSAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19/12/90.