Sentenza n. 16 del 1969
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SENTENZA N. 16

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFICIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1967 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Trudi Alfonsina e D'Alessandro Ada, iscritta al n. 147 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 9 dicembre 1968 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento civile promosso da Alfonsina Trudi nei confronti di Ada D'Alessandro, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di lire 27.351, quale saldo delle competenze che la stessa Trudi affermava esserle dovute in dipendenza del rapporto di lavoro domestico svoltosi tra le parti, il pretore di Napoli, dovendo esaminare un capo di domanda concernente la richiesta di indennità per ferie, nel presupposto che il rapporto di lavoro in questione aveva avuto durata inferiore ad un anno, sollevava di ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2243 del codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio" per violazione dell'art. 36, comma terzo, della Costituzione.

Assumeva il pretore che i dati di fatto relativi alla controversia dovevano considerarsi pacifici: e precisamente la durata del rapporto di lavoro dal 3 maggio 1963 al 29 giugno 1963, e la prestazione dell'opera per non più di tre ore giornaliere; con la conseguenza che al rapporto stesso non potevano ritenersi applicabili le norme di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, concernente il lavoro domestico con prestazioni giornaliere di almeno quattro ore, bensì le norme ordinarie di cui agli artt. 2240 e seguenti del Codice civile.

Dopo avere svolto alcune considerazioni in ordine alla validità della tesi riferita, il pretore di Napoli si proponeva il problema della legittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile che nel riconoscere il diritto alle ferie stabilisce che questo spetti dopo un anno di ininterrotto servizio.

Secondo l'ordinanza di rimessione codesta norma, nella parte in cui limita il diritto alle ferie, contrasterebbe con  l’art. 36, comma terzo, della Costituzione, a tenore del quale invece il diritto in questione spetta comunque, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, ovviamente in misura proporzionale all'effettivo svolgersi di esso.

A sostegno della fondatezza della sollevata questione il pretore di Napoli richiamava, nella citata ordinanza, la sentenza n. 66 del 1963 di questa Corte con la quale veniva dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2109, comma secondo, del Codice civile per la parte in cui poneva il decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite. A parere del pretore le stesse ragioni poste dalla Corte a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2109 del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio", militerebbero a favore della tesi della illegittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile relativamente allo stesso inciso.

Con la stessa ordinanza, il pretore di Napoli prospettava come conseguenziale e a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della citata legge n. 339 del 1958 per la parte in cui subordina il diritto alle ferie al decorso di un anno di ininterrotto servizio.

L'ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti, veniva comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre 1967.

Nessuna delle parti private si costituiva in questa sede né interveniva il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - A seguito dell'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del rapporto di lavoro domestico, con prestazione di opera, continuativa e prevalente, di almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, le disposizioni di cui agli artt. 2240-2246 del Codice civile sono applicabili ai lavoratori domestici la cui prestazione di opera, sempre presso lo stesso datore di lavoro, ha una durata inferiore alle quattro ore giornaliere e nelle materie non espressamente disciplinate dalla detta legge, a tutti i lavoratori domestici (art. 21 cit. legge n. 339 del 1958).

Circa il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite, sono operanti rispettivamente l'art. 10 della citata legge n. 339 del 1958 e l'art. 2243 del Codice civile.

Di quest'ultima disposizione, relativamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio", e in riferimento all'art. 36, comma terzo, della Costituzione, é denunciata, da parte del pretore di Napoli, l'illegittimità costituzionale.

2. - La questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe si presenta negli stessi termini di altra questione già esaminata da questa Corte a proposito dell'art. 2109, comma secondo, del Codice civile e decisa con sentenza n. 66 del 1963, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della relativa disposizione limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio" e in riferimento all'art. 36, comma terzo, della Costituzione.

Nonostante ciò, quella decisione non ha potuto né può riguardare direttamente anche l'art. 2243 del Codice civile.

A tal fine non ha importanza il fatto che le due questioni siano state prospettate e si pongano negli stessi termini. Come questa Corte ha, con varie pronunce, affermato (n. 89 del 1962; n. 79 del 1961), infatti, anche quando venga dichiarata l'illegittimità, costituzionale di una disposizione di legge che enuncia un dato principio in linea generale, non si può non provvedere separatamente in ordine alle altre disposizioni di legge, che, pur se applicative di quel principio, abbiano nel sistema una propria individualità e una propria giuridica esistenza. E nella specie la Corte non ritiene di doversi discostare da codesto indirizzo.

L'art. 2243 del Codice civile presenta, sul punto che qui rileva, una disposizione certamente applicativa del principio generale, contenuto nell'art. 2109 dello stesso Codice, secondo cui - giusta il testo vigente prima della pronuncia di questa Corte - il lavoratore subordinato ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuite. Ma tale disposizione ha una propria autonomia e specifica rilevanza perché attiene ad un complesso di norme (intese a tutelare il lavoro domestico) che si rivolge ad un particolare tipo di lavoro subordinato.

Stante ciò, risultando fondata la censura mossa dal pretore di Napoli, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile si deve pervenire autonomamente.

L'art. 36, comma terzo, della Costituzione attribuisce al lavoratore il diritto ad un periodo di ferie annuali e quindi di riposo da usufruire in ogni anno di servizio, si vuole, cioè dire, che le ferie siano godute entro l'anno, non dopo un anno di lavoro, come, invece, prescrive il Codice civile (art. 2243). Esattamente perciò l'ordinanza di rimessione, ripetendo quanto affermato da questa Corte con la citata sentenza n. 66 del 1963, osserva che "il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggere le energie psico-fisiche e che la ragione della sua affermazione sussiste pur quando non si sia completato un anno di lavoro, potendosi in tal caso ammettere un bisogno minore, ma non escludere del tutto che la necessità esista".

Nei confronti del lavoro domestico con prestazione di opera per meno di quattro ore giornaliere, d'altra parte, non ricorrono ragioni particolari che giustifichino la norma così come in atto é formulata. Anche chi presta lavoro domestico con quelle modalità ha certamente diritto alle ferie annuali.

Si deve quindi ritenere conclusivamente che é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile, in riferimento all'art. 36, comma terzo, della Costituzione, nei termini in cui é stata proposta.

3. - Nell'ordinanza di rimessione é prospettata la conseguenza che per i motivi sopra richiamati e a sensi dell'art. 27, ultima parte, della legge n. 87 del 1953, venga dichiarata anche la illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 339 del 1958.

Ma la Corte ritiene che, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio", la stessa non debba essere estesa all'art. 10 della citata legge n. 339 del 1958, nonostante che in quest'ultima norma sia ripetuto quell'inciso.

Le norme di codesta legge tutelano compiutamente l'esigenza che al lavoratore domestico sia assicurato il diritto ad un periodo di ferie retribuite dopo un anno di ininterrotto servizio (art. 10, comma primo) e qualora il rapporto di lavoro non abbia durata annuale, gli siano riconosciuti "tanti giorni di ferie quanti ne risultano in proporzione al numero di mesi di anzianità considerando le frazioni di quindici giorni come mese intero" (art. 10, comma quarto). E per tanto, l'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio" che si contiene nel primo comma difetta di quello specifico ed univoco significato che avrebbe potuto evidenziarne un contrasto con l'art. 36, comma terzo, della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio".

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1969.