ORDINANZA N.528
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1990 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento penale a carico di Scarfò Pasquale ed altro, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1990 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 17 maggio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, <nella parte in cui non prevede la possibilità, per il giudice del dibattimento, di valutare il dissenso del P.M. in ordine all'instaurazione del giudizio abbreviato>.
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito direttissimo, donde, appunto, l'applicabilità dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale;
e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pub blico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di Avezzano con ordinanza del 17 maggio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/11/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 28/11/90.