Sentenza n. 514 del 1990

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SENTENZA N.514

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Biraghi Iole e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto in fatto

1.- Biraghi Iole, madre di Biraghi Chiara, iscritta all'I.N.A.D.E.L., deceduta in attività di servizio il 14 settembre 1985, adiva il Pretore di Milano chiedendo che le fosse corrisposta la indennità premio di servizio, in forma indiretta, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 3 della legge n. 152 dei 1968, che l'Istituto le aveva negato perchè priva del requisito della nullatenenza.

Il Pretore, con ordinanza del 6 giugno 1989, pervenuta alla Corte il 23 maggio 1990 (R.0. n. 367 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione in relazione all'art. 3 della Costituzione. Richiamate alcune sentenze della Corte costituzionale (n. 115 del 1979 e n. 110 del 1981), che avevano esteso il diritto alla detta indennità anche ai collaterali ed ai genitori dell'iscritto ed, in particolare, la sentenza n. 821 del 1988, che ha escluso per i collaterali la necessità della sussistenza di condizioni limitative, tra cui la nullatenenza, ha rilevato che esisterebbe disparità di trattamento tra due categorie di superstiti e cioé tra i collaterali, che hanno diritto alla indennità premio di servizio nella forma indiretta senza alcuna condizione, e i genitori per i quali, invece, sono richieste le condizioni di ultrasessantenni o della inabilità a proficuo lavoro oltre alla nullatenenza e alla vivenza a carico dell'iscritto deceduto.

2.- L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

Nessuna delle parti si é costituita nel giudizio.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 821 del 1988, nella parte in cui subordina il diritto dei genitori superstiti di iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attività di servizio, a percepire la indennità premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni che gli stessi siano ultrasessantenni o inabili al proficuo lavoro, ed inoltre nullatenenti e viventi a carico dell'iscritto, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe nei confronti dei collaterali dell'iscritto aventi diritto alla predetta indennità senza alcuna condizione.

2. - La questione è inammissibile.

Nella fattispecie, essendo oggetto della controversia la ricorrenza o meno di condizioni per la sussistenza del diritto della madre superstite di una iscritta all'I.N.A.D.E.L., deceduta in attività di servizio, a percepire la indennità premio di servizio nella forma indiretta, non trova applicazione la norma censurata.

Invero, l'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 440, i cui effetti, in base all'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), decorrono dal 3 maggio 1982, ha equiparato la disciplina dell'indennità premio di servizio a quella della buonuscita degli impiegati statali, erogata anche ai superstiti senza alcuna condizione. La detta disposizione trova applicazione nella fattispecie, essendo il diritto della ricorrente sorto in epoca posteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, poichè la morte dell'iscritta all'istituto è avvenuta il 14 settembre 1985.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/10/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02/11/90.