ORDINANZA N.485
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, amplia mento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative), convertito con legge 27 aprile 1989, n. 154, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Taglioni Luigi, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 aprile 1990 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Taglioni Luigi ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative) convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, in quanto prevede un'amnistia decisa dal legislatore al di fuori della procedura di cui all'art. 79 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata essendo prospettata sotto argomenti, profili e parametri già presi in considerazione da questa Corte con l'ordinanza n. 257 del 1990, ove infatti si è affermato che <la norma, consentendo al contribuente la scelta di effettuare o meno una dichiarazione idonea alla regolarizzazione, non è riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia (cfr. sentenza n. 369 del 1988)>.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative) convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, con modificazioni , in riferimento all 'art . 79 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/10/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/10/90.