Ordinanza n. 257 del 1990

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ORDINANZA N.257

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, amplia mento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative), convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dal Tribunale di Udine nei procedimenti penali riuniti a carico di Versari Vulmaro Alvaro, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

 

Ritenuto che nel corso di procedimenti penali riuniti a carico di Versari Vulmaro Alvaro-imputato del reato di cui all'art. 4, primo comma, della legge n. 516 del 1982 per aver presentato relativamente ai redditi percepiti negli anni '82, '83, '84 e '85 dichiarazione alterata nel suo risultato in misura rilevante-il Tribunale di Udine, avendo l'imputato richiesto la declaratoria di estinzione per effetto della dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 14 per contrasto con gli artt.3 e 79 Cost.;

 

che, secondo il Collegio remittente, si prospetterebbe < per il trattamento di maggior favore riservato ai soli contribuenti ammessi alla contabilità semplificata> , la violazione dell'art.3 Cost.; non sarebbe cioè giustificata < la scelta legislativa privilegiante una categoria di contribuenti che hanno una maggiore possibilità di sottrarsi all'obbligo contributivo, rispetto a quelli cui è imposto il regime ordinario di contabilità, di più facile controllo da parte degli organi accertatori>;

 

che il giudice a quo ha poi ritenuto che la norma impugnata contrasti anche con l'art. 79 Cost. in quanto nella fattispecie gli effetti estintivi di reato già consumato prima dell'entrata in vigore delle norme sospette di incostituzionalità deriverebbero da legge ordinaria e non da decreto del Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere come richiesto dall'art. 79 Cost.;

 

che è intervenuto, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione venga dichiarata comunque infondata.

 

Considerato che, quanto al dedotto profilo ex art. 3 Cost., la norma disciplina in maniera diversa situazioni o posizioni (quali quelle dei contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata rispetto a quelle di chi è soggetto a regime di contabilità ordinaria) del tutto prive di idonee caratteristiche di omogeneità ai fini in discorso (la prevista < riapertura dei termini> tende infatti a consentire o meglio ad agevolare la regolamentazione di chi si è trovato maggiormente < colpito> da diversi regimi normativi: prima quello semplificato poi quello forfettario, infine quello odierno);

 

che con riferimento all'invocato parametro di cui all'art. 79 Cost., risulta evidente che la norma, consentendo al contribuente la scelta di effettuare o meno una dichiarazione idonea alla regolarizzazione, non è riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia (cfr. sentenza n. 369 del 1988); che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative), convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, con modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 79 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/05/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 15/05/90.