ORDINANZA N.481
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1990 dal Pretore di Vasto, nel procedimento penale a carico di Di Martino Filomena, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Vasto, con ordinanza emessa il 21 febbraio 1990, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 13, 24, 2S, 101, 102 e 111 della Costituzione;
che il Pretore lamenta che la norma denunziata consente una comminatoria di pena senza giudizio di colpevolezza; opera un trasferimento del potere giurisdizionale alle parti; priva il giudice del potere di irrogare una pena adeguata; limita l'esperibilità dell'azione civile nel processo penale.
Considerato che per quanto si riferisce alla valutazione concernente l'adeguatezza della pena richiesta dalle parti, la Corte ha già dichiarato, con sentenza 26 giugno 1990, n. 313 l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice possa valutare la congruità della pena di cui le parti hanno richiesto l'applicazione;
che per quanto riguarda l'esperibilità dell'azione civile nel processo penale questa Corte, con sentenza 443 del 1990, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale;
che, per quanto si riferisce alle altre questioni sollevate dall'ordinanza, le stesse sentenze ne hanno dichiarato l'infondatezza, nè l'ordinanza ha prospettato ragioni o profili nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p., sollevate dal Pretore di Vasto con l'ordinanza in epigrafe, perchè è già stata dichiarata, con sentenza 26 giugno 1990, n. 313, l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede che il giudice possa valutare la congruità della pena di cui le parti hanno richiesto l'applicazione e perchè, con sentenza n. 443 del 1990, è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale;
2) dichiara la manifesta infondatezza di tutte le altre questioni di legittimità costituzionale del medesimo articolo, sollevate dalla stessa ordinanza in riferimento agli artt. 13, 24, 25, 101, 102 e 111 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/10/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/10/90.