ORDINANZA N.476
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1990 dal Tribunale di Patti nel procedimento penale a carico di Foraci Antonino, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 27 aprile 1990 dal Tribunale di Massa nel procedimento penale a carico di Del Bergiolo Aldo, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Patti, con ordinanza del 16 febbraio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438, 439 e 440 del codice di procedura penale, <nelle parti in cui non prevedono che il P.M. in caso di dissenso deve enunciare le ragioni e nelle parti in cui non prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato il dissenso e possa, quindi, applicare la diminuzione di pena prevista per l'ipotesi di consenso del P.M.>;
e che un'analoga questione ha sollevato il Tribunale di Massa con ordinanza del 27 aprile 1990, denunciando, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, <nella parte in cui attribuisce efficacia vincolante al mancato consenso del P.M. e non prevede alcun controllo del giudice su tale potere vincolante>;
che nel giudizio promosso dal Tribunale di Patti è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi <integralmente> all'atto di intervento depositato con riguardo <ad identica questione> sollevata dal Pretore di Rieti con ordinanza del 4 gennaio 1990 (R.O. 145 del 1990).
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi riuniti;
che le ordinanze di rimessione sono state pronunciate anteriormente all'apertura di dibattimenti promossi dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma, del codice di procedura penale, rito in ordine al quale <il ruolo esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma> dello stesso codice, donde l'impossibilita per gli artt. 438, 439, 440 e 442 di esso di ricevere diretta applicazione nei giudizi a quibus (v. sentenza n. 183 del 1990; ordinanze nn. 252, 300 e 386 del 1990).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Patti con ordinanza del 16 febbraio 1990 e dal Tribunale di Massa con ordinanza del 27 aprile 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/10/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/10/90.