ORDINANZA N.424
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), in relazione alle leggi 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), 20 novembre 1987, n. 472 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), e 6 agosto 1981, n. 432 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Kronau Gertrude contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Tortorella Angelo contro la Direzione provinciale del tesoro di Taranto, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, insegnante in pensione dal 10 settembre 1978, aveva richiesto la riliquidazione del proprio trattamento sulla base delle nuove retribuzioni stabilite per il personale in servizio dalle leggi n. 312 del 1980 e n. 432 del 1981, la Corte dei conti, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 54 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1988, n. 544, <nella parte in cui, in luogo di disporre la riliquidazione delle pensioni in rapporto alla dinamica salariale>, così <come attuata dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121 e 20 novembre 1987, n. 472, nonchè da tutta la normativa consimile, come la legge 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432, accorda unicamente dal 1° gennaio 1988 aumenti proporzionati ai periodi di riferimento>;
che il giudice a quo, dopo aver escluso che nell'ordinamento sia rinvenibile un generale principio circa la riliquidazione delle pensioni, si richiama a due proprie ordinanze di rimessione-la prima emessa con riguardo alle <<pensioni d'annata> dei dirigenti dello Stato, la seconda avente ad oggetto la posizione del personale delle forze di polizia-ed osserva come la ratio della sentenza di questa Corte n. 501 del 1988, concernente i magistrati ed equiparati, ben potrebbe essere estesa a tutte le categorie di personale che hanno goduto di miglioramenti del trattamento di servizio;
che anche se la ricorrente appartiene ad Amministrazione diversa rispetto agli interessati agli altri giudizi, a parere della Corte rimettente, il dubbio di costituzionalità va prospettato con riferimento a tutta la normativa che ha precluso un'adeguata rivalutazione delle pensioni;
che il giudice a quo sviluppa poi un ulteriore argomento secondo cui la riliquidazione automatica sarebbe oltretutto preclusa in concreto da una destinazione delle ritenute operate in favore della cassa delle pensioni civili e militari dello Stato a finalità diverse dagli originari scopi istituzionali, in quanto acquisiti al bilancio dello Stato;
che identica questione è stata sollevata dalla medesima Corte con ordinanza d'analogo tenore, emessa in pari data, nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, operaio della Difesa in quiescenza dal 1971 aveva richiesto la riliquidazione della pensione;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall' Avvocatura dello Stato che ha concluso richiedendo alla Corte un provvedimento di restituzione degli atti al giudice a quo, secondo quanto già ordinato in analogo precedente.
Considerato che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni, possono essere trattati congiuntamente;
che alcune delle norme impugnate sono già state sottoposte a questa Corte dal medesimo giudice a quo secondo un'identica prospettazione volta a censurare la legittimità della normativa, asseritamente impeditiva dell'adeguamento dei trattamenti di quiescenza a quelli di attività;
che è stato a riguardo disposta la restituzione degli atti per il riesame dell'intera problematica alla luce del mutato quadro di riferimento normativo costituito dalle leggi 27 dicembre 1989, n. 407, e 27 dicembre 1989, n. 409;
che la medesima soluzione va adottata nella specie, sostanzialmente invariati risultando i termini del problema.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze in epigrafe alla Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/09/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 27/09/90.