ORDINANZA N.392
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 566, ottavo comma, 452, secondo comma, e 442, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1990 dal Pretore di Vercelli nel procedimento penale a carico di Arimatea Massimo, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Vercelli con ordinanza del 2 febbraio 1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 566, ottavo comma, 452, secondo comma, e 442, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la sindacabilità, da parte del giudice, del dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato.
Considerato che oggetto di censura è in effetti il solo art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, le due rimanenti disposizioni risultando coinvolte nel giudizio di legittimità soltanto perchè l'una contiene un espresso richiamo all'art. 452, secondo comma, e l'altra perchè contempla la riduzione di un terzo della pena in caso di condanna a seguito dell'abbreviazione del rito; e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio <nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice>.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990 <nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice>, questione sollevata dal Pretore di Vercelli con ordinanza del 2 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31/07/90.