Ordinanza n. 390 del 1990

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ORDINANZA N.390

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), e 11 del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1990 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Esposito Raffaele, iscritta al n. 234 del registro ordinanze del 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per calunnia in danno di tre sostituti procuratori della Repubblica di Napoli, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 22 gennaio 1990 (R.O. n. 234 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 41- bis del codice di procedura penale del 1930 abrogato, e 11 del nuovo codice di procedura penale, nella parte in cui assegnano ad uffici giudiziari vicini reciprocamente la competenza territoriale per procedimenti penali riguardanti magistrati ad essi addetti;

che dette norme, determinando situazioni di <reciprocità>, violano gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto condizionano, direttamente o indirettamente, la difesa del cittadino e generano il sospetto di parzialità dei giudici chiamati a giudicare i loro colleghi, anche perchè non si prevedono ulteriori criteri di determinazione della competenza territoriale come, invece, la stessa norma sancisce per situazioni di analoga rilevanza derivanti dalla concreta applicazione della deroga alla normale competenza territoriale (ultima parte del primo comma dei citati articoli); che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che identica questione è stata già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 593 del 1989), in quanto spetta al legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che si creano nella organizzazione giudiziaria tra organi e singoli influiscano sulla determinazione della competenza, nonchè la scelta della soluzione più idonea a garantire l'indipendenza dei giudici e il prestigio della magistratura; che non sono prospettati motivi nuovi e diversi per far mutare tale decisione, tanto più che la dedotta violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione non sussiste essendo garantito il diritto di difesa dell'imputato e i diritti della parte danneggiata dal reato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 41-bis del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), e 11 del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31/07/90.