ORDINANZA N.386
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 dicembre 1989 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Baldelli Giancarlo, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1989 dal Pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Santanassi Andrea, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa il 29 novembre 1990 dal Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Candela Gennaro ed altri, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Ancona con ordinanza del 29 novembre 1989, il Tribunale di Milano con ordinanza del 29 dicembre 1989 ed il Pretore di Forlì con ordinanza del 22 dicembre 1989, prima della dichiarazione d'apertura di dibattimenti promossi con rito direttissimo, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il mancato consenso del pubblico ministero alla richiesta di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato, debba essere motivato, impedendo così al giudice, una volta accertato che il dissenso è ingiustificato, di applicare la riduzione di pena contemplata dal detto art. 442 dello stesso codice.
Considerato che i giudizi riguardano una identica questione e vanno, quindi, riuniti; che le ordinanze di rimessione sono state pronunciate anteriormente all'apertura di dibattimenti promossi dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma, del codice di procedura penale, rito in ordine al quale <il ruolo esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma> del codice di procedura penale, donde l'impossibilità per gli artt. 438 e 442 dello stesso codice di ricevere diretta applicazione nei giudizi a quibus (v. sentenza n. 183 del 1990; ordinanze n. 252 e 300 del 1990).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona con ordinanza del 29 novembre 1989, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 29 dicembre 1989 e dal Pretore di Forlì con ordinanza del 22 dicembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31/07/90.