ORDINANZA N.371
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1990 dal Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Kurtuma Milorad, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Savona con ordinanza del 7 febbraio 1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 452 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato preclude al giudice l'applicazione della <diminuzione premiale> di cui all'art. 442, secondo comma, dello stesso codice.
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito direttissimo, donde, appunto, l'applicabilità dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale;
e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio <<nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice>.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990 <nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice>>, questione sollevata dal Tribunale di Savona con ordinanza del 7 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 25/07/90.