ORDINANZA N.370
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 248 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1989 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Montanera Carmine, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza del 22 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 248 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), <nella parte in cui, consentendo nei procedimenti penali per i quali non sono state espletate alla data del 24 ottobre 1989 le formalità di apertura del dibattimento l'operatività dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (imputato e p.m.) inibisce la decisione sulla domanda proposta dalla parte civile>;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che il giudice a quo ha sollevato la questione prima ancora che il pubblico ministero esprimesse il proprio consenso sulla richiesta di applicazione della pena avanzata dall'imputato e, quindi, prima ancora di essere chiamato a decidere in ordine all'applicabilità del rito previsto dagli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale;
che, di conseguenza, la questione, risultando proposta prematuramente ed in via del tutto eventuale, deve essere dichiarata inammissibile (v., da ultimo, ordinanze n. 79 del 1990, n. 76 del 1990, n. 13 del 1990).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 248 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con ordinanza del 22 dicembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 25/07/90.