Ordinanza n.13 del 1990

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ORDINANZA N.13

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), in relazione agli artt. 128, 200 e 499, ultimo comma, dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Balzano Carlo, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 3 maggio 1989 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Centanni Ida, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 aprile 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, in relazione agli artt. 128, 200 e 499, ultimo comma, dello stesso codice, <nella parte in cui non prevede che il potere di impugnazione attribuito all'imputato si estenda al difensore d'ufficio dell'imputato contumace>;

e che un'analoga questione ha sollevato il Pretore di Salerno, con ordinanza del 3 maggio 1989, denunciando, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, l'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui non consente al difensore di imputato contumace l'impugnazione della sentenza contumaciale se non sia munito di specifico mandato;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via principale, inammissibili perchè irrilevanti, essendo state sollevate <nel corso del giudizio di primo grado prima che questo si concretasse in una sentenza di contenuto tale da far sorgere quell'interesse ad impugnare che costituisce il presupposto necessario del diritto d'impugnazione>, e, in subordine, non fondate, perchè <la limitazione al solo difensore di fiducia del potere di impugnare la sentenza contumaciale> risulta correlata all'ampliamento della <possibilità> per l'imputato <di ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione>.

Considerato che i due giudizi concernono questioni analoghe e vanno, quindi riuniti, che entrambe le ordinanze di rimessione risultano emesse prima della pronuncia di una sentenza avente un contenuto tale da determinare l'insorgere sia della concreta legittimazione sia del concreto interesse all'impugnazione, mentre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 200, primo comma, e 498 del codice del 1930, può essere proposta impugnazione contro l'ordinanza contumaciale <soltanto con l'impugnazione contro la sentenza>;

e che, pertanto, le questioni appaiono proposte in via del tutto eventuale e, comunque, prematuramente, con conseguente difetto del requisito della rilevanza (v. sentenze n. 300 del 1983 e n. 506 del 1988; ordinanze n. 142 del 1985, n. 76 e n. 95 del 1987, n. 26 del 1988, n. 564 del 1989).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), in relazione agli artt. 128, 200 e 499, ultimo comma, dello stesso codice, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 29 aprile 1989;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Salerno con ordinanza del 3 maggio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/01/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 23 Gennaio 1990.