ORDINANZA N.336
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Terni sul ricorso proposto da Camilli Claudio contro l'Ufficio imposte dirette di Terni, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che nel giudizio promosso da Camilli Claudio avverso il provvedimento dell'Ufficio imposte dirette di Terni di revoca della concessione dell 'esenzione decennale dell'imposta locale sui redditi, la Commissione tributaria di primo grado di Terni, con ordinanza del 23 gennaio 1985, pervenuta alla Corte costituzionale il 20 marzo 1990 (R.O. n. 186 del 1990), ha sollevato-in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione -questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, nella parte in cui limita l'esenzione decennale da ogni tributo sul reddito alle nuove imprese artigiane e alle nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale;
che, ad avviso della Commissione, la norma censurata-in quanto non riferibile alle imprese produttrici di servizi che, ai fini della propulsione del sistema economico, esercitano una funzione simile a quella delle imprese artigiane ed industriali-contrasterebbe con i principi in tema di uguaglianza e di capacità contributiva stabiliti dai citati artt. 3 e 53 della Costituzione;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludeva per la manifesta inammissibilità della questione.
Considerato che identica questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte (ordinanza n. 319 del 1987) alla stregua della considerazione che, dovendosi escludere l'uguaglianza delle situazioni comparate, la richiesta estensione del beneficio rientra nella sfera di discrezionalità riservata al legislatore e che l'esclusione della sindacabilità del differente trattamento vale anche a dimostrare la inammissibilità dell'impugnativa relativa all'art. 53 della Costituzione;
che non sono stati addotti motivi o prospettazioni nuove sui quali possa fondarsi una diversa decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Terni con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/06/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 13/07/90.