Ordinanza n.319 del 1987

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ORDINANZA N. 319

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966 n. 614 (Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale), promossi con ordinanze emesse il 14 ottobre 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, il 28 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso, l'8 febbraio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Mondovì (n. 2 ordinanze) e il 18 febbraio 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Mondovì, iscritte rispettivamente al n. 452 del registro ordinanze 1981, n. 445 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 551, 552 e 883 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1981, n. 310 dell'anno 1982, n. 349 dell'anno 1983 e n. 67 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito della camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Menapace Carlo ed avente per oggetto il diritto ad esenzione dall'imposta locale sui redditi per l'anno 1978 ai sensi della l. n. 635 del 1957 e successive modificazioni, la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano con ordinanza del 14 ottobre 1980 (reg. ord. n. 452 del 1981) sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 8 l. 22 luglio 1966 n. 614, nella parte in cui concede l'esenzione decennale da ogni tributo sul reddito alle nuove imprese artigiane ed alle nuove piccole e medie imprese industriali che si costituiscano nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale;

che, ad avviso della Commissione, questa norma - in quanto non riferibile alle imprese produttrici di servizi (nella specie: di autotrasporti), le quali, ai fini della propulsione del sistema economico esercitavano una funzione non dissimile e non inferiore a quella delle imprese artigiane ed industriali - contrastava coi principi di eguaglianza e di capacità contributiva;

che la stessa questione veniva sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Treviso (reg. ord. n. 445 del 1982) e di Mondovì (reg. ord. nn. 551, 552, 883 del 1983);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza delle questioni, sostenendo la giustificazione dell'esclusione delle imprese produttrici di servizi dalla previsione della norma impugnata;

Considerato che i giudizi, per l'identità del loro oggetto, debbono essere riuniti;

che, nel merito, dovendosi escludere l'eguaglianza delle situazioni comparate, é manifesta l'assenza di basi della censura di ingiustificata disparità di trattamento: infatti, l'evidente finalità perseguita dal legislatore é di sviluppare lo stabilimento di attività produttive, con impianti fissi di una certa consistenza, in alcune zone depresse del territorio nazionale. Ciò che il legislatore stesso - nella sua discrezionalità qui non sindacabile in quanto non viziata da irragionevolezza - ha ritenuto meglio attuabile mediante benefici tributari concessi alle sole imprese artigiane e industriali. Si legge, in particolare, nei lavori preparatori della legge impugnata (relazione della 5a Commissione permanente del Senato - finanze e tesoro - del 2 maggio 1986), che si preferì limitare l'agevolazione alle sole imprese dotate di impianti industriali o artigianali poiché le zone depresse del Centro-Nord sono sempre circondate da zone non depresse, rendendosi così evidente l'esigenza di prevenire facili evasioni;

che la richiesta estensione del beneficio rientra evidentemente nella sfera di discrezionalità riservata al legislatore e perciò la questione si rivela inammissibile;

che l'esclusione della sindacabilità del differente trattamento vale anche a dimostrare la non ammissibilità della impugnativa relativa all'art. 53 Cost.;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l. 22 luglio 1966 n. 614, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di Bolzano, Treviso e Mondovì con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI