ORDINANZA N.326
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), promossi con quattro ordinanze emesse l'8 luglio 1989 (n. 2 ordd.) e il 29 luglio 1989 (n. 2 ordd.) dal T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, iscritte ai nn. 177, 178, 179 e 180 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, nel corso dei procedimenti promossi da Giucastro Enrico, Scrofani Francesco, Floridia Enzo e Spadaro Francesco, ha sollevato questione di legittimità costituzionale-in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione-dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi ivi disposto sia perentorio;
che ad avviso dei giudici remittenti la norma censurata (secondo cui <cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica>), configurando-secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - solamente un obbligo per gli arruolati e non anche un termine perentorio per l'Amministrazione, violerebbe gli artt. 23 e 52 della Costituzione perchè impone una prestazione personale senza l'indicazione dei limiti temporali, in materia coperta da riserva di legge; l'art. 3 per disparità di trattamento degli arruolati ritardatari dell'Esercito o dell'Aeronautica rispetto a quelli della Marina e in genere agli arruolati che non usufruiscono del rinvio; l'art. 97 per lesione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che la norma censurata è già stata dichiarata, con sentenza n. 41 del 1990, costituzionalmente illegittima <nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo>;
che, pertanto, la presente questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva)-sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ordinanze in epigrafe-, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 41 del 1990 <nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo>.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/06/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Mauro FERRI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 05/07/90.