ORDINANZA N.325
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Vatovec Rosa ed altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aveva richiesto l'integrazione al minimo di tale trattamento, già negatogli dall'I.N.P.S. in quanto egli percepiva anche una pensione d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), il Tribunale di Trieste, con ordinanza emessa in data 6 aprile 1989, ha sollevato, in relazione all 'art . 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude tale integrazione in caso di cumulo degli anzidetti trattamenti, richiamando le numerose decisioni della Corte costituzionale in materia.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato con sentenza n. 373 del 1989 l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma impugnata; che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri)-già dichiarato illegittimo con sentenza n. 373 del 1989-sollevata dal Tribunale di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/06/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 05/07/90.