ORDINANZA N.324
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pisa sul ricorso proposto da Belli Cesare ed altri contro l'Ufficio delle imposte dirette di Pontedera, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pisa, sul ricorso proposto da Belli Cesare ed altri contro Ufficio delle imposte dirette di Pontedera (reg. ord. n. 183/90), è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui stabilisce una presunzione assoluta dell'intento speculativo sul solo decorso del termine quinquennale fra la data di acquisto e quella di vendita del bene, con riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all 'art . 2, punto 5, legge 9 ottobre 1971, n. 825, il quale non prevederebbe tale criterio probatorio, nè la possibilità per il legislatore delegato di dare una definizione sostanziale della plusvalenza speculativa diversa da quella che si fonda sulla effettiva e reale finalità speculativa dell'operazione;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza della questione già respinta dalla Corte con ordinanza n. 528 del 1989.
Considerato che, come rilevato dall'Avvocatura, la Corte ha già dichiarato manifestamente infondata medesima questione, ritenendo che <il potere conferito al legislatore delegato dalla legge n. 285 del 1971 comprende la possibilità di regolare l'intera materia dell'imposta sul reddito con criteri discrezionali> e che <il ritenuto fine speculativo delle operazioni de quibus corrisponde non irragionevolmente alla realtà socio-economica, secondo l'ordinaria finalità degli atti presi in considerazione> (cfr. ordinanza, appunto, n. 528 del 1989);
che, non sussistendo argomenti nuovi o valide ragioni per mutare tale orientamento, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (v. comunque, ora, l'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 2, punto 5, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/06/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 05/07/90.