Ordinanza n. 528 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

 

 

ORDINANZA N.528

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova nel procedimento iniziato da Bertin Anita in Fiocco contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Bertin Fiocco Anita ed avente ad oggetto l'accertamento di reddito effettuato dall'Ufficio imposte dirette di Este, la Commissione tributaria di primo grado di Padova con ordinanza del 20 aprile 1989 (reg. ord. n. 403 del 1989) sollevava, in riferimento all'art. 76 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nonché dell'intero d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;

che, quanto all'art. 76 d.P.R. n. 597 del 1973, la Commissione riteneva che la presunzione assoluta dell'intento speculativo dell'acquisto e vendita di immobili entro il quinquennio contrastasse con la delega legislativa contenuta nell'art. 2, punto 5, l. 9 ottobre 1971, n. 825, il quale richiedeva l'effettiva e reale finalità speculativa dell'operazione;

che parimenti contrastante con la detta legge di delega sarebbe stato il d.P.R. n. 600 del 1973, impugnato dalla Commissione con la seguente incerta ed assiomatica affermazione: < le sanzioni amministrative vanno molto al di là della confisca e sono patrimonialmente ablative e creano senza dubbio diseguaglianza di trattamento riguardo la personalità dell'autore e le sue condizioni economico - reddituali - patrimoniali>;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione.

Considerato che la questione avente ad oggetto l'art. 76 d.P.R. n. 597 del 1973 e manifestamente infondata poiché - come questa Corte ha già osservato (cfr. ord. n. 298 del 1988) - il potere conferito al legislatore delegato dalla l. n. 825 del 1971 comprende la possibilità di regolare l'intera materia delle imposte sul reddito con criteri discrezionali (v. ordd. n. 321 e 334 del 1987): peraltro il ritenuto fine speculativo delle operazioni de quibus corrisponde non irragionevolmente alla realtà socio-economica, secondo l'ordinaria finalità degli atti presi in considerazione (acquisto per rivendere, lottizzazione, ecc.) sicché la qualificazione stessa non valica i limiti della discrezionalità e perciò non merita affatto censura;

che non può trovare accoglimento la questione avente ad oggetto il d.P.R. n. 600 del 1973 poiché nessuna delle numerose disposizioni ivi contenute appare viziata da incostituzionalità;

e del resto nessun argomento fornisce in proposito la Commissione rimettente, sicché deve escludersi la fondatezza della censura proposta.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevate in riferimento all'art. 76 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/11/1989.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 6/12/1989.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE