Ordinanza n.321 del 1987

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ORDINANZA N. 321

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta del reddito delle persone fisiche), promossi con due ordinanze emesse il 3 marzo 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trapani, iscritte ai nn. 735 e 736 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 61 dell'anno 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Sansica Girolamo e Sansica Antonino ed avente per oggetto la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi la Commissione tributaria di primo grado di Trapani con due ordinanze di identico contenuto del 3 marzo 1981 (Reg. ord. n. 735 e 736 del 1981) sollevava, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, il quale nel n. 2 considera tra i redditi derivanti da operazioni speculative, senza possibilità di prova contraria, l'"acquisto e la vendita di beni immobili non destinati alla utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non é superiore a cinque anni";

che, ad avviso della Commmissione, essendo stato il d.P.R. cit. emesso in attuazione della delega contenuta nella l. 9 ottobre 1971 n. 825, la norma impugnata violava gli artt. 76 e 77 Cost. per eccesso di delega. Precisamente essa, ponendo una presunzione assoluta di intento speculativo e così un'eccezione al principio generale dell'onere della prova, contrastava con l'art. 2 n. 5 l. cit., il quale prevedeva bensì l'inclusione nel reddito complessivo delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche a seguito delle operazioni effettuate con fini speculativi, ma non autorizzava alcuna presunzione assoluta in materia;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva che si dichiarasse la non fondatezza della questione;

Considerato che per l'identità del loro oggetto i giudizi debbono essere riuniti;

Rilevato preliminarmente che, come risulta da numerose pronunce di questa Corte, le presunzioni tributarie non possono considerarsi costituzionalmente illegittime, purché ragionevolmente si fondino su indici in concreto rivelatori di ricchezza e non si risolvano perciò in una base fittizia dell'imposizione (v. sentt. nn. 42 del 1980, 107 del 1971, 99 del 1968, 50 del 1965);

che contrariamente a quanto affermato nelle ordinanze di rimessione, pertanto, ben può il legislatore desumere la esistenza di un reddito o di un intento speculativo da elementi indiziari precisi e concordanti;

Considerato ancora che, come questa Corte ha altresì osservato più volte (v. ultimam. sent. n. 156 del 1987), la delega legislativa di cui all'art. 76 Cost. non é finalizzata ad eliminare ogni discrezionalità del legislatore ma solo a circoscriverla in modo che resti pur sempre salvo il potere di valutare le specifiche e complesse situazioni da disciplinare: é manifesto, perciò, che prevedere in sede di delega la tassazione di un certo reddito (nella specie, le plusvalenze realizzate da persone fisiche) non esclude affatto il ricorso a presunzioni legali;

che l'art. 77 Cost. é palesemente estraneo alla questione qui esaminata poiché si riferisce ai c.d. decreti-legge;

che in conclusione la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Trapani con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI