Sentenza n. 310 del 1990

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SENTENZA N.310

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo, riapprovata il 6 febbraio 1990, dal Consiglio regionale avente per oggetto: <Intervento per la manifestazione 6Le Maioliche cinquecentesche di Castelli" >, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 febbraio 1990, depositato in cancelleria il 10 marzo successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1990.

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1.1- Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 febbraio 1990 al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, é stata impugnata la legge della Regione approvata l'8 giugno 1989 e riapprovata, dopo il rinvio dei Governo, il 6 febbraio 1990, recante "Intervento per la Manifestazione "Le Maioliche cinquecentesche di Castelli" ", in relazione agli artt. 119 Cost.; 10, legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22, legge 19 maggio 1976, n. 335.

Con tale legge si é prevista l'erogazione di un contributo finanziario, per il complessivo ammontare di 200 milioni, in favore dello Archeoclub d'Italia - Sez. Pescara e del Comune di Castelli - "allo scopo di consentire una adeguata realizzazione delle iniziative culturali ed espositive nel quadro della manifestazione "Le Maioliche cinquecentesche di Castelli", interessante l'intero territorio regionale".

1.2- A copertura dell'onere finanziario, l'art. 3 della legge ha destinato, per un corrispondente ammontare, il fondo globale iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1989 al Cap. 324000.

Da ciò il rilievo del Governo secondo cui "il citato art. 3, prevedendo la copertura della spesa - di natura corrente - con risorse da attingere al fondo globale di cui al capitolo 324000 interamente alimentato con quota-parte di mutui contratti a pareggio del bilancio, si pone in contrasto col principio di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281".

Risulterebbe, infatti, violato, insieme con l'art. 119 Cost., il precetto dell'art. 10 legge n. 281 del 1970 secondo cui le Regioni possono contrarre (ed utilizzare) mutui esclusivamente per provvedere a "spese di investimento", tra le quali non sarebbe suscettibile d'essere classificata quella dell'impugnata norma regionale, "risolvendosi nella fornitura d'un servizio culturale alla collettività".

Considerato in diritto

1.1. - Con la legge oggetto d'esame la Regione Abruzzo provvede alla realizzazione di talune iniziative culturali, aventi portata internazionale, per la valorizzazione delle <Maioliche cinquecentesche di Castelli>, prodotto regionale storicamente tipico ed esclusivo; si sopperisce all'onere di spesa (art. 3) attingendosi a un fondo globale di bilancio alimentato con il ricavo dalla contrazione di mutui.

1.2 - II ricorrente oppone la violazione del precetto di cui all'art. 119, primo comma, Cost., là dove è disposto che l'autonomia finanziaria regionale è operante nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica: l'impiego dei cespiti d'entrata alimentati da prestiti resta consentito, infatti, solo per spese d'investimento (oltrechè per l'assunzione di partecipazioni finanziarie) ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per contro - si osserva-l'impegno in esame costituirebbe mera fornitura d'un servizio alla collettività e come tale non ricompreso tra le spese assentibili.

2. - La questione non è fondata.

Va chiarito che il disposto dell'anzidetto art. 10, legge n. 281, confermato per effetto dell'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335 (con i principi fondamentali per il bilancio e la contabilità delle regioni), è ispirato ad un ovvio criterio, inteso a circoscrivere l'utilizzo dell'indebitamento pubblico a politiche d'incremento (cfr. sentenza n. 159 del 1990).

Ma fra queste ultime possono annoverarsi, avuto riguardo - al di là di limitate concezioni d'ordine patrimoniale - agli effetti globali, le previsioni di cui in fattispecie. Non trattasi, invero, di mera incidenza sul funzionamento dei normali servizi (come in contrario mostra di ravvisare il ricorrente), bensì di intervento sicuramente inteso alla conservazione e allo sviluppo della cultura locale: testimonianza di una continuità di interessi, connessa alla storia del territorio e al costume delle popolazioni.

In definitiva, perciò, come del resto è pacifico nell'ampio contesto promozionale dei valori di ricerca, all'intervento descritto ben può sopperirsi con i fondi in parola, senza violazione alcuna dei precetti in adverso prospettati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo <Intervento per la manifestazione 6Le Maioliche cinquecentesche di Castelli" >, approvata dal Consiglio regionale l'8 giugno 1989 e riapprovata il 6 febbraio 1990, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 119 Cost.; 10, legge 16 maggio 1970, n. 281; 22, legge 19 maggio 1976, n. 335.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/06/90.