Sentenza n. 159 del 1990

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SENTENZA N.159

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 25 luglio 1989 e riapprovata il 14 novembre 1989 dal Consiglio regionale dell'Abruzzo avente per oggetto <Interventi promozionali per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore dei cittadini portatori di handicaps> promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 dicembre 1989 e depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 105 del registro ricorsi 1989.

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, é stata impugnata la legge della Regione approvata il 25 luglio 1989 e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 14 novembre successivo, recante "Interventi promozionali per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore dei cittadini portatori di handicaps", per violazione dell'art. 119 Cost. e in relazione agli artt. 10, legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22, legge 19 maggio 1976, n. 335.

Con la legge impugnata viene concesso un contributo alle Unità locali socio-sanitarie per il potenziamento e l'integrazione dei servizi a favore dei portatori di handicaps. E a copertura dell'onere finanziario, valutato per il 1989 in lire 1.500 milioni, l'art. 5 prevede la riduzione, per un corrispondente ammontare, della somma iscritta in entrata per lo stesso esercizio.

Da qui il rilievo del Governo secondo cui "il citato art. 5, prevedendo la copertura di una spesa di natura corrente mediante l'utilizzo di risorse (Cap. 324000) del Fondo globale, interamente alimentato con parte delle disponibilità derivanti dal mutuo autorizzato con la legge di bilancio 1989, si pone in contrasto col principio di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970 n. 281".

Risulterebbe violato, infatti, il precetto secondo cui le Regioni possono contrarre (ed utilizzare) mutui esclusivamente per provvedere a "spese di investimento", tra le quali non é suscettibile d'essere classificata quella dell'impugnata norma regionale, della quale si chiede, pertanto, dichiarazione d'illegittimità costituzionale.

Considerato in diritto

1.1-Con la legge oggetto d'esame la Regione Abruzzo intende provvedere a talune iniziative assistenziali nei confronti di portatori di handicaps (art. 1), prescrivendo le relative procedure (artt. da 2 a 4); si sopperisce all'onere di spesa (art. 5) attingendo a un fondo globale di bilancio alimentato col ricavo della contrazione di mutui.

1.2 - Il ricorrente oppone essersi violato, in tal modo, il precetto contenuto nell'art. 119, primo comma, Cost., là dove è disposto che l'autonomia finanziaria regionale è operante nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. E dei cespiti d'entrata ottenuti da prestiti resta consentito l'impiego solo per spese d'investimento (oltrechè per l'assunzione di partecipazioni finanziarie): art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. - La censura è fondata.

Va chiarito che il disposto dell'anzidetto art. 10, confermato per effetto dell'art. 22 della legge 11 maggio 1976, n. 335 (recante principi fondamentali per il bilancio e la contabilità delle regioni), è ispirato ad un ovvio criterio, inteso questo a circoscrivere l'utilizzazione dell'indebitamento pubblico a politiche d'investimento, all'incremento, cioé, dello sviluppo delle economie locali coordinate con quella nazionale.

Nè la Corte ha ravvisato lesive della autonomia finanziaria regionale -esigenza indefettibile per la esplicazione delle necessarie funzioni istituzionali-quei contesti di norme dello Stato che siano volte a disciplinare con coerenza ed organicità le erogazioni di bilancio, senza cioè incidere sulle scelte sostanziali di competenza (cfr. sentenza n. 535 del 1989).

Orbene, con la legge in esame è disposta, con prelievo da mutui, l'erogazione di una spesa che, diretta com'è a <potenziare, coordinare ed integrare i servizi>, si prospetta di natura corrente: sono rimasti violati, pertanto, i contenuti degli enunciati principi imposti, per la ragione che li muove, nell'interesse eminente e generale delle collettività utenti.

3. - Con la conseguente declaratoria di illegittimità va confermato, peraltro, che i valori sostanziali in gioco (volti al sostegno di soggetti che sono espressione delle garanzie di cui all'art. 3, secondo comma, e 32, primo comma Cost.) impegnano, non potendo evidentemente la norma avere vita priva della sua copertura, a ritrovare una corretta allocazione di bilancio, tale da rendere operanti compiti alla cui attuazione le Istituzioni della Repubblica sono comunque tenute (cfr. sentenza n. 50 del 1990).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo <Interventi promozionali per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore dei cittadini portatori di handicaps>, approvata dal Consiglio regionale il 25 luglio 1989 e riapprovata il 14 novembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 04/04/90.