Sentenza n. 309 del 1990

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.309

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915), promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Conti Giovanni ed altro, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Piola Secondo nonchè l'atto di intervento della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'avv. Umberto Minni per Piola Secondo e l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

1.- Il Pretore di Torino, nel corso del procedimento penale a carico di Conti Giovanni e Piola Secondo, imputati del reato previsto dall'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione, con ordinanza del 28 settembre 1989 (R.0. n. 25 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regionale del Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, il quale, pur prevedendo per lo stoccaggio provvisorio in azienda una forma di autorizzazione, colpisce la mancanza di essa solo con una sanzione amministrativa anzichè con una sanzione penale come prevede invece la legge statale (art. 26 d.P.R. n. 915 del 1982).

Il Pretore non condivide l'interpretazione della disposizione regionale, suggeritagli dalle parti, secondo cui lo stoccaggio provvisorio in azienda é una fattispecie diversa da quella di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982, e ritiene che la diversa sanzione prevista in caso di mancanza di autorizzazione violi l'art. 25 della Costituzione ed, inoltre, l'art. 117 della Costituzione, in quanto la Regione non ha il potere di introdurre, rimuovere o variare con proprie leggi la disciplina penale apprestata dalla legge statale.

2.- L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3.- Nel giudizio si é costituita la parte privata, la quale ha rilevato che lo stoccaggio provvisorio di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982 é quello che si attua presso colui che effettua lo smaltimento e non presso colui che produce il rifiuto; che per quest'ultimo la Regione Piemonte ha previsto un regime autorizzatorio più agile di quello statale così come lo ha previsto per i fanghi e i liquami, tenendo conto delle quantità presumibili e del ben diverso impatto che può derivare.

Ha, poi, rilevato che la fattispecie in esame é diversa da quella di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 370 dei 1989, in quanto in quest'ultima la legge regionale non prevedeva alcuna autorizzazione; che la Regione aveva interpretato il disposto dell'art. 16 del d.P.R. in esame nel senso che esso regola l'attività dello smaltitore e non del produttore del rifiuto fin dalla entrata in vigore del suddetto decreto (circolare n. 5/ECO del 15 febbraio 1983) e, poi, aveva emanato una apposita normativa.

Ha concluso quindi per la infondatezza della questione.

4.- Nel giudizio é intervenuto anche il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, il quale ha rilevato che la disposizione impugnata é suppletiva di quella statale e non ne pregiudica l'applicabilità.

Ha, poi, osservato che la fase di stoccaggio provvisorio in azienda é diversa da quella dello smaltimento vero e proprio dei rifiuti, e che spetta alla Regione legiferare in materia quando il legislatore statale non ha compiutamente tenuto conto delle modalità tipologiche delle singole fasi connesse alle precauzioni da prendere per i cd. rifiuti speciali.

Ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. - Il giudice remittente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge regionale del Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, il quale, pur prevedendo nei precedenti comma (primo e secondo) una forma di autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in azienda, ha ridotto l'ambito applicativo dell'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982, in quanto colpisce colui che lo effettua senza autorizzazione con una sanzione amministrativa al posto di quella penale come dispone la suddetta legge statale.

Sicchè risulterebbero violati gli artt. 25 e 117 della Costituzione perchè la Regione, pur avendo in materia potestà normativa, non ha il potere di modificare o rimuovere le norme penali previste dalla legge statale.

2. - La questione è fondata.

Il giudice a quo ha interpretato l'art. 16 del d. P.R. n. 91 5 del 1982 nel senso che esso regola, tra le altre fasi dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, lo stoccaggio provvisorio sia se effettuato nell'azienda che produce i rifiuti sia altrove da terzi.

Ha ritenuto che per detta fase occorre l'autorizzazione e che il terzo comma del citato articolo colpisce colui che ha effettuato lo stoccaggio senza autorizzazione con la sola sanzione amministrativa anzichè una penale come invece dispone la legge statale (art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982).

Ha escluso che la disposizione regionale abbia carattere suppletivo nel senso di aggiungere la sanzione amministrativa a quella penale della legge statale, il che trova riscontro nei lavori preparatori ove tale carattere della disposizione citata è escluso.

In tale situazione, quindi, risulta effettivamente alterato il sistema apprestato dalla legge statale essendosi sostituita alla sanzione penale una amministrativa.

Come più volte affermato da questa Corte (sentenze nn. 370 del 1989 e 43 del 1990), la fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione statale e le Regioni non hanno il potere di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia; non possono cioè interferire negativamente con il sistema penale statale considerando penalmente lecita un'attività che, invece, è penalmente sanzionata nell'ordinamento nazionale.

Pertanto, la norma denunciata deve essere ritenuta costituzionalmente illegittima perchè importa violazione degli artt. 25 e 117 della Costituzione; consegue che lo stoccaggio provvisorio anche in azienda senza autorizzazione è punito ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/06/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/06/90.