ORDINANZA N.233
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1989 dal Pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Lol Davide, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il pretore di Trieste con ordinanza emessa il 29 maggio 1989 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede la possibilità di applicazione del beneficio a tutti i reati anche puniti con pena congiunta pecuniaria e detentiva.
Considerato che tale questione è stata più volte dichiarata manifestamente inammissibile a seguito della sentenza n. 350 del 1985 (confronta, da ultima, l'ordinanza n. 89 del 1990);
che il giudice a quo non adduce argomenti o profili nuovi ed anzi mostra di ignorare le decisioni citate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento agli artt. 3 , 24 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trieste con ordinanza emessa il 29 maggio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/05/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 08/05/90.