ORDINANZA N.230
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Caprini Claudio, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima serie speciale dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 25 ottobre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in quanto tali norme -- riferendosi soltanto ai reati di competenza pretorile - escludono l'estensibilità delle sanzioni sostitutive in esse previste ai reati commessi da militari maggiorenni e giudicati dal tribunale militare, precludendo, nel caso di specie, la sostituzione do. una pena detentiva determinata entro il limite di un mese con la pena pecuniaria della specie corrispondente;
che, secondo il giudice rimettente, l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale non inciderebbe sulla rilevanza della questione prospettata poichè nel giudizio a quo-in considerazione dei concreti sviluppi del procedimento -occorrerebbe comunque continuare a far riferimento alle norme impugnate;
che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni denunciate si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., poichè, da un lato, ricollegano un più rigoroso sistema sanzionatorio per i militari maggiorenni a dati attinenti alla giurisdizione, < inidonei di per sè a rappresentare un qualsiasi disvalore>, e, dall'altro, impediscono < la realizzazione della funzione rieducativa devoluta alla pena, cui si ispira la previsione delle sanzioni sostitutive)>;
che, nella sua ordinanza, il Tribunale militare di Padova-pur dichiarando che non spetta ad esso < nè di precisare quale tipo di intervento, se sulla disposizione o sulla norma, necessiti nel caso specifico, da parte del giudice delle leggi, nè di formulare specifiche richieste nell'uno o nell'altro senso>>-sostiene che la questione di legittimità costituzionale prospettata non richiederebbe necessariamente, per essere accolta, l'emanazione di una pronuncia < additiva>, ma potrebbe essere favorevolmente risolta anche grazie ad < un intervento meramente ablativo>, che elimini dall'ordinamento l'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile, con riferimento alla sentenza di questa Corte n.279 del 1987.
Considerato che il giudice rimettente chiede a questa Corte di pronunciarsi sulla estensibilità ai reati militari commessi dai militari maggiorenni del complesso sistema di individuazione dei reati per cui sono ammesse le pene sostitutive, sistema fondato sulla combinata valutazione dell'entità della pena concreta e dell'entità della pena edittale, da quantificarsi con riferimento alla sfera della competenza pretorile (artt. s3 e 54 legge 24 novembre 1981, n. 689);
che la questione è puntualmente riconducibile-tanto sotto il profilo delle norme impugnate (art. 53, 54 e 77 legge 24 novembre 1981, n. 6893 quanto sotto il profilo dei parametri costituzionali invocati (art. 3 e 27 Cost.) - a quella già esaminata sia questa Corte nella sentenza n. 279 del 1987 e dichiarata inammissibile;
che nella suddetta decisione sono già stati indicati gli ostacoli che si frappongono alla estensione ai reati militari del sistema di sostituzione delle pene detentive di cui agli artt. 53 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, giungendosi alla conclusione che siffatta estensione sarebbe realizzabile soltanto attraverso l'apprestamento di una apposita disciplina implicante < una pluralità di scelte discrezionali>, rimessa alle valutazioni del legislatore ordinario;
che nell'ordinanza di rinvio sono diffusamente riproposte le ragioni che-ad avviso del giudice a quo-militerebbero a favore di un inter vento integrativo di questa Corte nella materia di cui è causa, ma non vengono addotti argomenti sostanzialmente nuovi e comunque idonei a dimostrare che sia effettivamente rintracciabile nel nostro ordinamento una soluzione della questione costituzionalmente obbligata e pertanto idonea a consentire l'emanazione di una pronuncia < additiva>;
che, infine, non può essere condivisa l'ulteriore affermazione del giudice rimettente secondo cui la semplice < eliminazione dall'ordinamento> dell'art.54 della legge n. 669/1981 rappresenterebbe una via praticabile e costituzionalmente obbligata per la risoluzione della questione: e ciò in quanto Un tale intervento < < ablativo> avrebbe l'effetto di modificare l'intero sistema di identificazione dei reati per cui sono ammesse le pene sostitutive, privandolo di uno dei due cardini su cui l'ha imperniato il legislatore (l'entità della pena edittale da quantificarsi con riferimento alla sfera della competenza pretorile) e risolvendosi in una integrale ridefinizione della normativa in questione; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/05/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 08/05/90.