ORDINANZA N.223
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), in relazione all'art. 4 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1989 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Canini Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 ottobre 1989, in un procedi mento civile vertente tra Canini Mario e l'I.N.P.S., il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), <nella parte in cui dispone che in caso di denunce di cessazione dell'attività commerciale effettuate oltre i termini di cui all'art. 4 e in caso di accertamento di ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare in corso>, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte, rilevando l'intervenuta abrogazione della norma impugnata ad opera dell'art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ha già dichiarato non fondata identica questione con sentenza n. 165 del 1990;
che pertanto, non rinvenendosi motivi o argomenti nuovi o comunque tali da modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta infondatezza della sollevata questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n.1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19/04/90.