ORDINANZA N.221
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1988 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Fogli Mila Alda Assunta e l'I.N.P.S., iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 novembre 1988 (pervenuta il 13 dicembre 1989) il Pretore di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988), che prevede la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione comunque non posti in pagamento, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;
che pertanto la sollevata questione va dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. anche ordinanza n. 527 del 1989).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988), già dichiarato illegittimo con sentenza n. 283 del 1989, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19/04/90.