Ordinanza n. 221 del 1990

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ORDINANZA N.221

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1988 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Fogli Mila Alda Assunta e l'I.N.P.S., iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 novembre 1988 (pervenuta il 13 dicembre 1989) il Pretore di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988), che prevede la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione comunque non posti in pagamento, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

che pertanto la sollevata questione va dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. anche ordinanza n. 527 del 1989).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988), già dichiarato illegittimo con sentenza n. 283 del 1989, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19/04/90.