Sentenza n. 283 del 1989

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SENTENZA N.283

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1988 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Schianchi Anselmina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Schianchi Anselmina e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi gli avv. Salvatore Cabibbo per Schianchi Anselmina, Pasquale Varis per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.1 - Stabilisce l'art. 129, primo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della Previdenza sociale), convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, che le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Con l'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988) la norma di cui innanzi e stata interpretata <nel senso che la prescrizione prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento>.

1.2.-Il remittente dubita della legittimità di quest'ultimo disposto: il fatto stesso di un intervento interpretativo attuato in assenza di contrasti sulla norma comporterebbe compressione della funzione giurisdizionale, in violazione dell'art. 101 Cost.

Sarebbe realizzata, in ogni caso, ingiustificata equiparazione, a fini di applicare la prescrizione quinquennale, tra quanto forma ancora oggetto di liquidazione e la differente situazione inerente ai ratei posti in riscossione: tutto ciò violerebbe l'art. 3 e coevamente gli artt. 36 e 38 Cost. per le implicazioni negative sui principi che tutelano le esigenze di vita del lavoratore.

2. - La questione é fondata.

Invero, la Corte ha già avuto modo di considerare che non é di per sé contrastante con precetti costituzionali, ancorché in assenza di pronunce discordanti, una legge d'interpretazione: il legislatore, infatti, concorrendo scelte politico-discrezionali coerenti, può imporre determinati significati a precedenti norme.

Tuttavia, l'emanazione di disposizioni del genere può rivelarsi direttamente in contrasto con specifici precetti costituzionali (sentenze n. 36 del 1985 e n. 123 del 1988). Tanto é concretamente occorso in fattispecie, essendo fuor di dubbio che la normativa in esame comporta che la prescrizione (breve) di cui all'art. 129 legge del 1935 viene a dispiegare i suoi effetti su tutte le fasi, comunque, del procedimento inteso alla liquidazione. Il che, disposto peraltro a distanza d'oltre un cinquantennio da un’incontroversa applicazione della norma circoscritta alle somme già in riscossione, e elemento rivelatore di concreta irrazionalità: identicamente disciplinandole, si rendono omogenee posizioni soggettive difformi e cioè la fase, non ancora esaurita, della liquidazione (o della riliquidazione), con la ben diversa fattispecie della riscossione.

Quest'ultima soddisfa, infatti, per validi criteri d'ordine contabile nei pagamenti, all'esigenza di limitare nel tempo l'esperimento dei relativi adempimenti.

Risultano cosi violati i principi dell'art. 3 Cost., con ovvi riflessi sulle garanzie introdotte dal successivo art. 38, essendo evidenti, nei confronti dei soggetti interessati, il venir meno delle connotazioni di adeguatezza alle esigenze di vita, ivi tutelate.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 25/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, RERATTORE