ORDINANZA N.212
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonchè dell'art. 23 di quest'ultima legge, promossi con le seguente ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Puecher Ermanno e Nindl Anna Maria in Puecher, iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Miori Romeo e Kusar Antonia, iscritta al n.21 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto, emesse, in due distinti giudizi, il 17 ottobre (reg. ord. n. 695 del 1989) e il 21 novembre 1989 (reg. ord. n. 21 del 1990), la Corte d'appello di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n.898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonchè dell'art. 23 di quest'ultima legge, a tenore dei quali l'appello avverso le sentenze pronunziate nei giudizi di separazione personale tra coniugi < è deciso in camera di consiglio>;
che ad avviso del giudice a quo le norme impugnate, introducendo il c.d. rito camerale in un grado di giudizio, si porrebbero in contrasto, in primo luogo, con l'art. 101 della Costituzione, dal momento che, pur se il principio di pubblicità delle udienze può essere derogato, ciò deve avvenire per esigenze obiettive e razionali, che non sembrano sussistere in materia di separazione personale, nella quale le ragioni di celerità dei giudizi possono essere diversamente soddisfatte;
che, inoltre, sempre secondo il giudice rimettente, la scelta del rito camerale in luogo di quello ordinario contenzioso in un solo grado di giudizio e la mancata previsione delle norme procedurali applicabili, specie in materia probatoria, produrrebbero una limitazione del diritto di difesa irragionevole rispetto agli altri gradi di giudizio che si svolgono con il rito ordinario, con conseguente violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione; che non si sono costituite le parti private;
che è invece intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la infondatezza delle questioni.
Considerato che i giudizi riguardano le medesime questioni e pertanto possono essere riuniti;
che questioni sostanzialmente identiche sono state già dichiarate non fondate con sentenza n. 543 del 1989 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 587 del 1989 e 120 del 1990.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonchè dell'art.23 di quest'ultima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12/04/90.