ORDINANZA N.201
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1989 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Franzini Umberto, iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52/1 a s.s. dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 1° giugno 1989 (Reg. ord. n. 649/89) ha sollevato, in riferimento all'art.112 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui è prevista la sospensione automatica per un tempo illimitato dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che il secondo comma dell'art. 13 della legge n. 47 del 1985 dispone che, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria senza che il sindaco si pronunci, la richiesta s'intende respinta;
che, pertanto, il procedimento amministrativo dinanzi al sindaco può durare al massimo sessanta giorni, trascorsi i quali lo stesso procedimento si esaurisce con provvedimento di diniego per effetto del silenzio-rifiuto;
che, di conseguenza, l'azione penale può essere sospesa al massimo per un periodo di sessanta giorni;
che la sentenza n. 370 del 1988 di questa Corte ha già statuito che l'art.22, primo comma, della legge n. 47 del 1985 non viola l'art. 112 Cost. proprio perchè la sospensione dell'azione penale (non si estende all'eventuale procedimento giurisdizionale instaurato contro il provvedimento di diniego ma) è limitata al tempo necessario all'esaurimento del procedimento realizzato dall'amministrazione attiva in sede di richiesta di concessione in sanatoria;
che, per queste ragioni, identica questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 423 del 1989;
che, di conseguenza, anche la questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost., dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12/04/90.