ORDINANZA N.178
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.98, sesto comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di I grado di Orvieto sul ricorso proposto da Cardinali Franco quale presidente della S.p.a. < Partecipazioni e Gestioni Elettroniche> contro l'Ufficio imposte dirette di Orvieto, iscritta al n.640 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che nel corso del procedimento iniziato da Cardinali Franco, legale rappresentante della < Partecipazioni e Gestioni Elettroniche> S.p.a., avverso l'avviso di mora per omesso o ritardato pagamento delle ritenute alla fonte I.R.PE.F. per il 1983, notificatogli nella veste di obbligato solidale ai sensi dell'art.98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Commissione tributaria di 1° grado di Orvieto, con ordinanza del 5 marzo 1989 (R.O. n. 640 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.24 della Costituzione, della citata norma , nella parte in cui non prevede la notifica all 'obbligato in solido dell'avviso di accertamento per il pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie;
che, ad avviso della Commissione remittente, l'omessa notifica di tale avviso precluderebbe al responsabile solidale la possibilità di intervenire a tutela dei propri interessi nel processo tributario fin dal suo inizio;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza delle questione.
Considerato che la questione è stata dichiarata non fondata (sentenza n.348 del 1987) e, successivamente, manifestamente infondata (ordd. nn. 48 e 591 del 1988, 246 del 1989);
che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente in fondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953; n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in riferimento all'art.24 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di 1° grado di Orvieto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 04/04/90.