Ordinanza n. 177 del 1990

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ORDINANZA N.177

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.71 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art.64 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1989 dalla Corte dei conti, sul ricorso proposto da Grassetti Ida Rosa, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che la Corte dei conti ha sollevato, con ordinanza emessa in data 11 gennaio 1989 (pervenuta il 12 dicembre 1989), questione incidentale di legittimità costituzionale <dell'art.71 legge 10 agosto 1950, n. 648 e del corrispondente art.64 legge 18 marzo 1968, n. 313 e norme derivate, nella parte in cui non si prevede che, in mancanza di altri chiamati, accanto ai legittimi, ovvero, alternativamente, in assenza dei legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali quali soggetti di diritto al trattamento privilegiato indiretto di guerra>, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.

Considerato che la questione si pone esclusivamente per un ristretto ambito temporale, giacchè il beneficio richiesto è stato concesso dall'art.57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, norma questa poi abrogata, per tutti i collaterali, dall'art.5 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

che, in tale contesto normativo, va richiamato quanto questa Corte ha più volte statuito affermando che un trattamento differenziato può essere giustificato dallo stesso fluire del tempo costituendo questo, di per sè, <un elemento diversificatore> (cfr. da ultimo ordinanza n. 441 del 1989);

che pertanto la questione, posta peraltro sulle norme antecedenti al d.P.R. n. 915 del 1978 anzichè sulle disposizioni di tale d.P.R. che regolano in via transitoria la decorrenza del beneficio in parola, va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9 , secondo comma , delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.71 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art.64 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BOPRZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 04/04/90.